Finanziamenti garantiti dallo Stato: occhio al “lato oscuro”
Nel corso
di tre anni – dalla primavera 2019 a quella 2022 – sono state introdotte causa
COVID numerose garanzie pubbliche sui crediti bancari. Una vera e propria
boccata di ossigeno per tante aziende, tuttavia non priva di un lato insidioso.
Vanno infatti esaminate le conseguenze di questi prestiti sul passivo
dell’azienda.
Finché
l’azienda performa, tali finanziamenti appaiono e sono crediti bancari
chirografari, ma appena l’azienda non performa e diventa UTP (unlikely to pay),
ed escussa la garanzia pubblica tra l’80% e il 90% (anche 100% in taluni casi),
essi si trasformano in un “nuovo” credito, questa volta privilegiato e con
grado un grado di privilegio alquanto elevato.
Ne
consegue un radicale spostamento di equilibrio nel passivo dell’impresa,
“creando” un credito con priorità nell’incasso rispetto a quelli dei fornitori,
dell’Erario e dell’INPS e talvolta rendendo inevitabile il ricorso al
concordato preventivo per risanare la posizione.
Si tratta
di un effetto negativo certamente non voluto e che può essere risolto o
riducendo ex lege il grado del privilegio dei crediti, oppure – mantenendo tale
grado – consentendo la ristrutturazione di tali “nuovi” crediti privilegiati.
Nell’attuale
ordinamento, l’unico strumento che consente di ristrutturare i crediti
privilegiati è rappresentato dall’articolo 160, comma 2 della legge
fallimentare, che è applicabile solo nei concordati preventivi.
In tutti
gli altri contesti – di minore gravità – nei quali si ricorre ad accordi di
ristrutturazione dei debiti o a piani attestati, non è consentito ristrutturare
questi crediti privilegiati, mentre si può ristrutturare altro credito pubblico
– Erario e INPS – attraverso la transazione fiscale ex articolo 182-ter della
legge fallimentare.
Una
possibile soluzione potrebbe essere un intervento legislativo ad hoc che possa
estendere la transazione fiscale (ed il relativo cram down) anche ai crediti
per garanzie pubbliche sui prestiti.
Ma finchè
tale norma non verrà introdotta, assisteremo sempre di più ad un aggravio nel
passivo delle aziende, e ad una strada obbligata verso il concordato preventivo
quale unica soluzione di saldo e stralcio.
Fonte: sole24ore 16/06/2022
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