Concordato in continuità: omologa anche con creditori dissenzienti
A norma
dell’articolo 109 del Nuovo Codice della Crisi, il concordato senza continuità
aziendale è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste classi di
creditori, se tale maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero delle
classi.
Nel concordato
in continuità, invece, la situazione è un po’ più “sfumata”.
In
particolare, il piano è approvato se tutte le classi votano a favore: in
ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei
crediti ammessi al voto.
Ma che succede se in una classe non
viene raggiunta tale adesione?
La norma
dice che il voto della classe è comunque favorevole al ricorrere di due
condizioni:
– hanno espresso il loro voto i
creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe;
– hanno votato favorevolmente i due
terzi dei crediti di cui sono titolari i creditori votanti;
Quindi,
facendo un esempio pratico, assumiamo pari a 10 il numero dei creditori che
compongono una classe e a 100 l’importo dei loro crediti.
Il voto si
intende senz’altro favorevole se la proposta è stata approvata da creditori che
rappresentano crediti per un valore superiore a 50.
Ma se tale
soglia non viene raggiunta, la classe è comunque considerata favorevole se:
– hanno votato crediti– ad esempio –
pari a 60;
– di questi 60 votanti, hanno votato
favorevolmente creditori che rappresentano un valore superiore a 40 (cioè
superiore ai 2/3).
Fonte: sole24ore 16/06/2022
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