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Concordato in continuità: omologa anche con creditori dissenzienti

A norma dell’articolo 109 del Nuovo Codice della Crisi, il concordato senza continuità aziendale è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste classi di creditori, se tale maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero delle classi.

Nel concordato in continuità, invece, la situazione è un po’ più “sfumata”.

In particolare, il piano è approvato se tutte le classi votano a favore: in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ma che succede se in una classe non viene raggiunta tale adesione?

La norma dice che il voto della classe è comunque favorevole al ricorrere di due condizioni:

–             hanno espresso il loro voto i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe;

–             hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti di cui sono titolari i creditori votanti;

Quindi, facendo un esempio pratico, assumiamo pari a 10 il numero dei creditori che compongono una classe e a 100 l’importo dei loro crediti.

Il voto si intende senz’altro favorevole se la proposta è stata approvata da creditori che rappresentano crediti per un valore superiore a 50.

Ma se tale soglia non viene raggiunta, la classe è comunque considerata favorevole se:

–             hanno votato crediti– ad esempio – pari a 60;

–             di questi 60 votanti, hanno votato favorevolmente creditori che rappresentano un valore superiore a 40 (cioè superiore ai 2/3).

Fonte: sole24ore 16/06/2022

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