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Esdebitazione negata solo se il pagamento dei crediti è irrisorio

Non può essere negato il beneficio dell’esdebitazione sulla base di una percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati del 13,8 per cento. Per la Cassazione, quindi, l’espressione “soddisfacimento irrisorio” significa percentuali minime, cioè sostanzialmente irrilevanti. La Corte d’appello, invece, aveva negato la liberazione dai debiti residui, sostenendo che, a fronte di quasi 3 milioni di crediti da catalogare a titolo privilegiato e di quasi 6 milioni al chirografo, la misura del 13,8% entro la quale avevano trovato soddisfacimento i soli privilegiati era irrisoria rispetto alla totalità del passivo.

La Cassazione annulla però il giudizio, ricordando innanzitutto che l’esdebitazione del fallito persona fisica spetta quando vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali (cosa che può accadere anche quando alcuni creditori non sono stati pagati affatto). Spetta però al giudice di merito una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione realizzata rispetto a quanto complessivamente dovuto, tuttavia seguendo sempre una linea interpretativa di dichiarato favore nei confronti del debitore.

Ad avviso della Suprema Corte è quindi “non pertinente” considerare irrisoria una percentuale di soddisfacimento quasi del 14%, anche se solo nei confronti di una delle categorie dei creditori.

La Cassazione invece risponde “no” a un altro motivo di ricorso: l’imprenditore aveva contestato la tardività, rilevata dalla Corte d’appello, di una delle richieste presentate dal debitore, socio illimitatamente responsabile di due società in nome collettivo: l’imprenditore aveva fondato il suo ricorso sul fatto che la pendenza di un’altra procedura fallimentare avrebbe dovuto produrre – a suo avviso – l’allungamento dei termini per la presentazione della domanda relativa all’altra società.

La Cassazione invece ricorda che la domanda di esdebitazione deve fare riferimento alla sola circostanza dell’avvenuta chiusura del fallimento per il quale il debitore intende invocare il beneficio. Che ne sia aperto contemporaneamente un altro non può essere considerato rilevante: la domanda va sempre presentata con il decreto di chiusura del fallimento oppure su ricorso dell’imprenditore entro l’anno successivo.

Fonte: sole24ore 13/05/2022

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