Esdebitazione negata solo se il pagamento dei crediti è irrisorio
Non può
essere negato il beneficio dell’esdebitazione sulla base di una percentuale di
soddisfacimento dei creditori privilegiati del 13,8 per cento. Per la
Cassazione, quindi, l’espressione “soddisfacimento irrisorio” significa
percentuali minime, cioè sostanzialmente irrilevanti. La Corte d’appello,
invece, aveva negato la liberazione dai debiti residui, sostenendo che, a
fronte di quasi 3 milioni di crediti da catalogare a titolo privilegiato e di
quasi 6 milioni al chirografo, la misura del 13,8% entro la quale avevano
trovato soddisfacimento i soli privilegiati era irrisoria rispetto alla
totalità del passivo.
La
Cassazione annulla però il giudizio, ricordando innanzitutto che l’esdebitazione
del fallito persona fisica spetta quando vi sia stato il soddisfacimento almeno
parziale dei creditori concorsuali (cosa che può accadere anche quando alcuni
creditori non sono stati pagati affatto). Spetta però al giudice di merito una
valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione realizzata rispetto
a quanto complessivamente dovuto, tuttavia seguendo sempre una linea
interpretativa di dichiarato favore nei confronti del debitore.
Ad avviso
della Suprema Corte è quindi “non pertinente” considerare irrisoria una
percentuale di soddisfacimento quasi del 14%, anche se solo nei confronti di
una delle categorie dei creditori.
La
Cassazione invece risponde “no” a un altro motivo di ricorso: l’imprenditore
aveva contestato la tardività, rilevata dalla Corte d’appello, di una delle
richieste presentate dal debitore, socio illimitatamente responsabile di due
società in nome collettivo: l’imprenditore aveva fondato il suo ricorso sul
fatto che la pendenza di un’altra procedura fallimentare avrebbe dovuto
produrre – a suo avviso – l’allungamento dei termini per la presentazione della
domanda relativa all’altra società.
La
Cassazione invece ricorda che la domanda di esdebitazione deve fare riferimento
alla sola circostanza dell’avvenuta chiusura del fallimento per il quale il
debitore intende invocare il beneficio. Che ne sia aperto contemporaneamente un
altro non può essere considerato rilevante: la domanda va sempre presentata con
il decreto di chiusura del fallimento oppure su ricorso dell’imprenditore entro
l’anno successivo.
Fonte: sole24ore 13/05/2022
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