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Entra a regime definitivo la compensazione debiti fiscali /crediti verso la PA

In un paese dove la PA tarda a pagare, era auspicabile un intervento che tendesse a “snellire” la situazione definitivamente. L’intervento è arrivato, ed è stato correttamente recepito da chi di dovere.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa di Luglio, ha segnalato l’introduzione della possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pa, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i debiti siano stati affidati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione.

Si tratta dei primi effetti delle modifiche apportate dalla legge 91/2022, di conversione del decreto Aiuti, in materia di riscossione.

L’articolo 20-bis del decreto Aiuti ha infatti reso permanente la possibilità di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la pubblica amministrazione, relativi non solo ad appalti e forniture ma anche a prestazioni professionali. Al riguardo, si ricorda che la disposizione a regime, contenuta nell’articolo 28-quater del Dpr 602/1973, era ferma alle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013.

Si riconduce così ad una sola norma l’istituto della compensazione, per superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli riguardanti la differenza tra credito e debito residuo.

La compensazione ora è dunque sempre ammessa, con riferimento a debiti affidati alla riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui essa è richiesta.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le nuove previsioni normative e come funziona la procedura.

In particolare, la norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi.

 

Queste norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della PA sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali).

 

La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla Pa. Le certificazioni emesse sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

 

Una volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.

 

Fonte:  sole24ore  19/07/2022 e 20/07/2022

 

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