Entra a regime definitivo la compensazione debiti fiscali /crediti verso la PA
In un paese dove
la PA tarda a pagare, era auspicabile un intervento che tendesse a “snellire”
la situazione definitivamente. L’intervento è arrivato, ed è stato
correttamente recepito da chi di dovere.
L’Agenzia delle
Entrate, con comunicato stampa di Luglio, ha segnalato l’introduzione della
possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati
verso la Pa, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i
debiti siano stati affidati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a
quello di richiesta della compensazione.
Si tratta dei
primi effetti delle modifiche apportate dalla legge 91/2022, di conversione del
decreto Aiuti, in materia di riscossione.
L’articolo
20-bis del decreto Aiuti ha infatti reso permanente la possibilità di
estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la pubblica
amministrazione, relativi non solo ad appalti e forniture ma anche a
prestazioni professionali. Al riguardo, si ricorda che la disposizione a
regime, contenuta nell’articolo 28-quater del Dpr 602/1973, era ferma alle
cartelle notificate entro il 30 settembre 2013.
Si riconduce
così ad una sola norma l’istituto della compensazione, per superare i vigenti
limiti temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli
riguardanti la differenza tra credito e debito residuo.
La compensazione
ora è dunque sempre ammessa, con riferimento a debiti affidati alla riscossione
entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui essa è
richiesta.
Ma vediamo più
nel dettaglio quali sono le nuove previsioni normative e come funziona la
procedura.
In
particolare, la norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per
somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono
essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della
riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito INPS
e avvisi di accertamento esecutivi.
Queste
norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente
della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro
il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la
compensazione.
Per
eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti
della PA sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale
sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi,
anche professionali).
La
richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti
commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni
sui crediti di somme dovute dalla Pa. Le certificazioni emesse sono utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme
dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a
quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è
condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
Una
volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate
Riscossione (Ader) l’istanza di compensazione, che può essere totale o
parziale. La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni
e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della
certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al
rilascio dell’attestazione di pagamento.
Fonte: sole24ore 19/07/2022 e 20/07/2022
Per
ulteriori approfondimenti visitare la sezione “focus tecnici” del nostro blog o
seguite la nostra pagina Linkedin di studio