Debiti srl in liquidazione : chi paga dopo che la società è stata estinta ?
Secondo un orientamento della CTR Sicilia del
settembre 2022, in caso di estinzione della società e di cancellazione della
stessa, i soci rispondono delle obbligazioni sociali (tra cui anche di debiti
erariali) nel limite delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino
all’ammontare delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,
salvo il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti
sociali (ad esempio tramite fidejussione).
La vicenda trae origine da un avviso emesso nei
confronti di una Srl e notificato, quale coobbligato in solido, al socio.
Quest’ultimo, impugnava l’atto impositivo rilevando la
propria estraneità alla pretesa fiscale stante, la limitazione della
responsabilità sociale a proprio carico e l’assenza di distribuzione di utili
ai soci in sede di liquidazione e cessazione.
La sentenza della CTP, che respingeva il ricorso
rilevando il difetto di legittimazione attiva e di interesse del socio, veniva
integralmente riformata in appello.
La CTR ha infatti osservato che, ai sensi
dell’articolo 2495 del Codice civile, non è emerso alcun elemento di attivo in
sede di bilancio finale di liquidazione, e nulla è stato distribuito in detta
sede ai soci.
Pertanto, fermo restando lo schermo societario e
l’assenza di garanzie personali dei soci per determinati debiti sociali, i soci
non possono essere chiamati a rispondere del debito erariale.
La sentenza è conforme all’orientamento della
Cassazione secondo cui dell’obbligazione tributaria della società risponde
unicamente la stessa, salvo che il creditore erariale dimostri:
– la
distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso da
parte del socio sulla base del bilancio finale di liquidazione;
oppure
– la
responsabilità dei soci ed eventualmente del liquidatore ex articolo 36, Dpr
602/1973.
Ma nella fattispecie l’agenzia delle Entrate non aveva
fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a richiamare unicamente la
responsabilità solidale dei soci della società estinta.
Responsabilità che non sussiste, considerato anche che
– in tema di sanzioni – quelle relative al rapporto fiscale proprio di società
o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica.
In conclusione, il socio, al di fuori della percezione
di somme, di garanzie personali o di responsabilità, non ha alcun obbligo di
solidarietà con riguardo ai debiti tributari della società estinta.
Fonte: sole24ore 31/10/2022
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