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Debiti srl in liquidazione : chi paga dopo che la società è stata estinta ?

Secondo un orientamento della CTR Sicilia del settembre 2022, in caso di estinzione della società e di cancellazione della stessa, i soci rispondono delle obbligazioni sociali (tra cui anche di debiti erariali) nel limite delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, salvo il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali (ad esempio tramite fidejussione).

La vicenda trae origine da un avviso emesso nei confronti di una Srl e notificato, quale coobbligato in solido, al socio.

Quest’ultimo, impugnava l’atto impositivo rilevando la propria estraneità alla pretesa fiscale stante, la limitazione della responsabilità sociale a proprio carico e l’assenza di distribuzione di utili ai soci in sede di liquidazione e cessazione.

La sentenza della CTP, che respingeva il ricorso rilevando il difetto di legittimazione attiva e di interesse del socio, veniva integralmente riformata in appello.

La CTR ha infatti osservato che, ai sensi dell’articolo 2495 del Codice civile, non è emerso alcun elemento di attivo in sede di bilancio finale di liquidazione, e nulla è stato distribuito in detta sede ai soci.

Pertanto, fermo restando lo schermo societario e l’assenza di garanzie personali dei soci per determinati debiti sociali, i soci non possono essere chiamati a rispondere del debito erariale.

La sentenza è conforme all’orientamento della Cassazione secondo cui dell’obbligazione tributaria della società risponde unicamente la stessa, salvo che il creditore erariale dimostri:

–              la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso da parte del socio sulla base del bilancio finale di liquidazione;

oppure

–              la responsabilità dei soci ed eventualmente del liquidatore ex articolo 36, Dpr 602/1973.

Ma nella fattispecie l’agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a richiamare unicamente la responsabilità solidale dei soci della società estinta.

Responsabilità che non sussiste, considerato anche che – in tema di sanzioni – quelle relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

In conclusione, il socio, al di fuori della percezione di somme, di garanzie personali o di responsabilità, non ha alcun obbligo di solidarietà con riguardo ai debiti tributari della società estinta.


Fonte: sole24ore 31/10/2022

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