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Contratti nella composizione negoziata: spetta al Giudice ridefinirli

Al centro del nuovo Codice della crisi d’Impresa vi è la composizione negoziata delle crisi. In particolare è molto interessante la novità secondo cui il giudice può rideterminare il contenuto dei contratti in pendenza di trattative tra debitore e creditore divenuti per l’imprenditore eccessivamente onerosi per l’effetto della crisi economica generata dalla pandemia. La finalità è assicurare la continuità aziendale.

O almeno questa sembra essere l’impostazione  del Tribunale di Firenze che, a fronte della richiesta di una società di rideterminare secondo equità le condizioni commerciali di un contratto di fornitura perché divenute eccessivamente onerose, ha statuito che sussiste tale possibilità solo ed esclusivamente laddove l’impossibilità sia direttamente riconducibile al perdurare della crisi pandemica.

Si è dunque riconosciuto per la prima volta al giudice il potere modificare le clausole negoziali durante lo svolgimento della procedura di composizione negoziata per garantire l’operatività dell’azienda. Si è poi ampliato e attualizzato così il concetto di onerosità sopravvenuta tipica del contratto privato ricomprendendovi espressamente anche il fenomeno pandemico. Il giudice, nella sua valutazione, deve effettuare a monte l’accertamento della situazione dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e deve accertare la ragionevole prospettiva di risanamento dell’impresa. Il processo di valutazione dovrà poi essere rivolto anche alle ragioni che hanno impedito alle parti di raggiungere un accordo sulla rinegoziazione del contratto, il cui equilibrio sia stato compromesso dalla pandemia, oltre che della correttezza e buona fede del comportamento serbato dal debitore nella circostanza e della misura in cui la controparte debba essere indennizzata per non squilibrare eccessivamente il rapporto contrattuale in suo danno. Tutti elementi suscettibili di apprezzamenti diversi, potenzialmente idonei a generare controversie dall’esito non facilmente prevedibile.

Si è poi specificato che, a potere essere modificati, sono solo i contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, conclusi prima della diffusione del Covid – 19 e non anche i contratti di lavoro per i quali, in caso di mancata prosecuzione della continuità aziendale per eccessiva onerosità, si applicano le normali regole tipiche della cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte: Italia Oggi 28/03/2022

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