Contratti nella composizione negoziata: spetta al Giudice ridefinirli
Al centro
del nuovo Codice della crisi d’Impresa vi è la composizione negoziata delle
crisi. In particolare è molto interessante la novità secondo cui il giudice può
rideterminare il contenuto dei contratti in pendenza di trattative tra debitore
e creditore divenuti per l’imprenditore eccessivamente onerosi per l’effetto
della crisi economica generata dalla pandemia. La finalità è assicurare la
continuità aziendale.
O almeno questa
sembra essere l’impostazione del
Tribunale di Firenze che, a fronte della richiesta di una società di
rideterminare secondo equità le condizioni commerciali di un contratto di
fornitura perché divenute eccessivamente onerose, ha statuito che sussiste tale
possibilità solo ed esclusivamente laddove l’impossibilità sia direttamente
riconducibile al perdurare della crisi pandemica.
Si è
dunque riconosciuto per la prima volta al giudice il potere modificare le
clausole negoziali durante lo svolgimento della procedura di composizione
negoziata per garantire l’operatività dell’azienda. Si è poi ampliato e
attualizzato così il concetto di onerosità sopravvenuta tipica del contratto
privato ricomprendendovi espressamente anche il fenomeno pandemico. Il giudice,
nella sua valutazione, deve effettuare a monte l’accertamento della situazione
dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e deve accertare la
ragionevole prospettiva di risanamento dell’impresa. Il processo di valutazione
dovrà poi essere rivolto anche alle ragioni che hanno impedito alle parti di
raggiungere un accordo sulla rinegoziazione del contratto, il cui equilibrio
sia stato compromesso dalla pandemia, oltre che della correttezza e buona fede
del comportamento serbato dal debitore nella circostanza e della misura in cui
la controparte debba essere indennizzata per non squilibrare eccessivamente il
rapporto contrattuale in suo danno. Tutti elementi suscettibili di
apprezzamenti diversi, potenzialmente idonei a generare controversie dall’esito
non facilmente prevedibile.
Si è poi
specificato che, a potere essere modificati, sono solo i contratti ad
esecuzione differita, continuata o periodica, conclusi prima della diffusione
del Covid – 19 e non anche i contratti di lavoro per i quali, in caso di
mancata prosecuzione della continuità aziendale per eccessiva onerosità, si
applicano le normali regole tipiche della cessazione del rapporto di lavoro.
Fonte: Italia
Oggi 28/03/2022
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