Conservazione del patrimonio: nuove responsabilità per gli amministratori
Dal 15
luglio entrerà in vigore nella sua interezza la riforma della crisi d’impresa, ma
i nuovi profili di responsabilità degli amministratori per il mancato monitoraggio
dell’azienda non sono cosa nuova. Nel marzo 2019, infatti, erano entrati in
vigore solamente alcuni articoli. In particolare, l’articolo 375, al punto due,
aveva introdotto l’articolo 2086, comma 2: «L’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per
il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
L’articolo
377 ha poi introdotto una serie di modifiche con le quali si prescrive
l’obbligo per gli amministratori, nell’esercizio della loro funzione gestoria
dell’azienda, di rispettare in maniera sistematica il disposto dell’articolo
2086, comma 2. Le conseguenze per gli amministratori che non rispettino le
prescrizioni sono assai pesanti. L’articolo 378, infatti, ha introdotto
l’articolo 2476, comma 6, il quale recita: «Gli amministratori rispondono verso
i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».
Queste
disposizioni non sono mai state sospese, a testimonianza della volontà del
legislatore di introdurre un preciso obbligo nei confronti della generalità delle
imprese collettive e non soltanto di quelle in difficoltà o decotte.
Possiamo
paragonare l’articolo 2086, comma 2, a un vaccino che viene introdotto come
obbligatorio per tutti gli imprenditori collettivi e che consiste nel doversi
dotare di un sistema di early warning (allerta precoce) che permetta
all’azienda di intercettare gli indizi di crisi prima che si possano innescare
processi di decadimento degli equilibri economico/finanziari.
Qualora,
in conseguenza degli squilibri venutisi a creare, la società, un tempo sana,
non riuscisse più a far fronte alle proprie obbligazioni, ecco che il mancato
funzionamento del sistema di allerta precoce avrebbe come pesante conseguenza
l’imputazione di responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori.
Fonte: sole24ore 14/05/2022
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