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Conservazione del patrimonio: nuove responsabilità per gli amministratori

Dal 15 luglio entrerà in vigore nella sua interezza la riforma della crisi d’impresa, ma i nuovi profili di responsabilità degli amministratori per il mancato monitoraggio dell’azienda non sono cosa nuova. Nel marzo 2019, infatti, erano entrati in vigore solamente alcuni articoli. In particolare, l’articolo 375, al punto due, aveva introdotto l’articolo 2086, comma 2: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L’articolo 377 ha poi introdotto una serie di modifiche con le quali si prescrive l’obbligo per gli amministratori, nell’esercizio della loro funzione gestoria dell’azienda, di rispettare in maniera sistematica il disposto dell’articolo 2086, comma 2. Le conseguenze per gli amministratori che non rispettino le prescrizioni sono assai pesanti. L’articolo 378, infatti, ha introdotto l’articolo 2476, comma 6, il quale recita: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».

Queste disposizioni non sono mai state sospese, a testimonianza della volontà del legislatore di introdurre un preciso obbligo nei confronti della generalità delle imprese collettive e non soltanto di quelle in difficoltà o decotte.

Possiamo paragonare l’articolo 2086, comma 2, a un vaccino che viene introdotto come obbligatorio per tutti gli imprenditori collettivi e che consiste nel doversi dotare di un sistema di early warning (allerta precoce) che permetta all’azienda di intercettare gli indizi di crisi prima che si possano innescare processi di decadimento degli equilibri economico/finanziari.

Qualora, in conseguenza degli squilibri venutisi a creare, la società, un tempo sana, non riuscisse più a far fronte alle proprie obbligazioni, ecco che il mancato funzionamento del sistema di allerta precoce avrebbe come pesante conseguenza l’imputazione di responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori.

Fonte: sole24ore 14/05/2022

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