Concordato semplificato: “cram down automatico” dei debiti tributari
La
transazione fiscale non può trovare applicazione nel concordato semplificato,
perché non è prevista da questa norma e, non costituendo tale procedura una
sottospecie del concordato preventivo (nel quale la transazione è invece
disciplinata), non può estendersi a essa il regime dettato per quest’ultimo.
Inoltre, il concordato semplificato esclude il voto dei creditori, mentre la
transazione fiscale dà luogo a un sub-procedimento mediante il quale il Fisco
si esprime sulla proposta concordataria: per tale ragione la transazione
fiscale non può innestarsi in una procedura nella quale il voto non è previsto
e i creditori dissenzienti possono solo opporsi all’omologazione.
Ciononostante,
è da escludere che la falcidia dei debiti tributari sia preclusa nel concordato
semplificato, poiché la relativa norma consente di soddisfare in misura
parziale tutti i debiti (anche privilegiati) a causa della crisi del debitore.
Occorre,
tuttavia, considerare che il ricorso al concordato semplificato è legittimo, e
i debiti tributari possono pertanto essere in tale contesto falcidiati, solo a
patto che:
1
le trattative si siano svolte con trasparenza e buona fede nel corso della
composizione negoziata da cui il concordato deriva;
2
le soluzioni alternative ex articolo 23, commi 1 e 2, lettera b, del Codice non
siano praticabili;
3
la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di
prelazione, le quali devono essere applicate secondo la regola della priorità
assoluta, attesa la natura liquidatoria della procedura;
4
la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario rispetto all’alternativa della
liquidazione giudiziale e gli assicuri comunque un’utilità.
Fonte:
sole24ore 12/10/2022
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