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Concordato semplificato: “cram down automatico” dei debiti tributari

La transazione fiscale non può trovare applicazione nel concordato semplificato, perché non è prevista da questa norma e, non costituendo tale procedura una sottospecie del concordato preventivo (nel quale la transazione è invece disciplinata), non può estendersi a essa il regime dettato per quest’ultimo. Inoltre, il concordato semplificato esclude il voto dei creditori, mentre la transazione fiscale dà luogo a un sub-procedimento mediante il quale il Fisco si esprime sulla proposta concordataria: per tale ragione la transazione fiscale non può innestarsi in una procedura nella quale il voto non è previsto e i creditori dissenzienti possono solo opporsi all’omologazione.

Ciononostante, è da escludere che la falcidia dei debiti tributari sia preclusa nel concordato semplificato, poiché la relativa norma consente di soddisfare in misura parziale tutti i debiti (anche privilegiati) a causa della crisi del debitore.

Occorre, tuttavia, considerare che il ricorso al concordato semplificato è legittimo, e i debiti tributari possono pertanto essere in tale contesto falcidiati, solo a patto che:

1 le trattative si siano svolte con trasparenza e buona fede nel corso della composizione negoziata da cui il concordato deriva;

2 le soluzioni alternative ex articolo 23, commi 1 e 2, lettera b, del Codice non siano praticabili;

3 la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di prelazione, le quali devono essere applicate secondo la regola della priorità assoluta, attesa la natura liquidatoria della procedura;

4 la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e gli assicuri comunque un’utilità.

Fonte: sole24ore 12/10/2022

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