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Come fare convivere debiti fiscali e partecipazione a gare di appalto

Il decreto MEF pubblicato ad Ottobre ha individuato i casi di possibile esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

L’esclusione è possibile per qualsiasi violazione fiscale non definitiva e non solo per quelle legate agli omessi versamenti di imposte dichiarate, ma anche altre (ad esempio, accertamenti).

Tuttavia la pretesa del fisco deve essere:

almeno pari al 10% del valore dell’appalto, escluse interessi e sanzioni

non inferiore a 35mila euro, inclusi interessi e sanzioni

In caso di impugnazione, l’obbligo di pagamento dovrebbe essere circoscritto soltanto a quanto dovuto in pendenza di giudizio

 

ESEMPIO PRATICO

Gara d’appalto del valore di un milione di euro

Partecipante Impresa A

Accertamento impugnato per maggiore Ires, Irap e Iva per complessivi euro 180mila, interessi 18mila, sanzioni 180mila

 

LITE IN PRIMO GRADO

Contenzioso pendente in Cgt di primo grado

La stazione appaltante non può escluderla dalla gara perché non è violazione grave: in pendenza di giudizio è dovuto 1/3 delle maggiori imposte (60mila euro). Tale somma non è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto

 

LITE IN SECONDO GRADO

Contenzioso pendente in Cgt di secondo grado dopo soccombenza in primo grado dell’impresa

La stazione appaltante può escluderla dalla gara perché è violazione grave: dopo la sentenza di primo grado sono dovuti 2/3 delle maggiori imposte (euro 120mila), degli interessi (12mila) e delle sanzioni (120mila). Le imposte (120mila) sono superiori al 10% del valore dell’appalto.

 

Per evitare l’esclusione l’impresa deve alternativamente pagare quanto dovuto, oppure ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado da parte della Cgt di secondo grado (che però ha valore fino alla sentenza di merito).

Una speciale menzione merita la strada della rateazione: l’articolo 80, comma 4, del codice appalti prevede espressamente che l’esclusione non opera se l’operatore, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte compresi eventuali interessi o multe.


Fonte: sole24ore 14/10/2022

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