Come fare convivere debiti fiscali e partecipazione a gare di appalto
Il
decreto MEF pubblicato ad Ottobre ha individuato i casi di possibile esclusione
dalla partecipazione alle procedure di appalto per gravi violazioni in materia
fiscale non definitivamente accertate.
L’esclusione
è possibile per qualsiasi violazione fiscale non definitiva e non solo per
quelle legate agli omessi versamenti di imposte dichiarate, ma anche altre (ad
esempio, accertamenti).
Tuttavia
la pretesa del fisco deve essere:
almeno
pari al 10% del valore dell’appalto, escluse interessi e sanzioni
non
inferiore a 35mila euro, inclusi interessi e sanzioni
In
caso di impugnazione, l’obbligo di pagamento dovrebbe essere circoscritto
soltanto a quanto dovuto in pendenza di giudizio
ESEMPIO
PRATICO
Gara
d’appalto del valore di un milione di euro
Partecipante
Impresa A
Accertamento
impugnato per maggiore Ires, Irap e Iva per complessivi euro 180mila, interessi
18mila, sanzioni 180mila
LITE
IN PRIMO GRADO
Contenzioso
pendente in Cgt di primo grado
La
stazione appaltante non può escluderla dalla gara perché non è violazione
grave: in pendenza di giudizio è dovuto 1/3 delle maggiori imposte (60mila
euro). Tale somma non è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto
LITE
IN SECONDO GRADO
Contenzioso
pendente in Cgt di secondo grado dopo soccombenza in primo grado dell’impresa
La
stazione appaltante può escluderla dalla gara perché è violazione grave: dopo
la sentenza di primo grado sono dovuti 2/3 delle maggiori imposte (euro
120mila), degli interessi (12mila) e delle sanzioni (120mila). Le imposte
(120mila) sono superiori al 10% del valore dell’appalto.
Per
evitare l’esclusione l’impresa deve alternativamente pagare quanto dovuto,
oppure ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado da
parte della Cgt di secondo grado (che però ha valore fino alla sentenza di
merito).
Una
speciale menzione merita la strada della rateazione: l’articolo 80, comma 4,
del codice appalti prevede espressamente che l’esclusione non opera se
l’operatore, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda, si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte compresi
eventuali interessi o multe.
Fonte:
sole24ore 14/10/2022
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