CONCORDATO SEMPLIFICATO: BREVE IDENTIKIT
E’ uno
strumento del tutto nuovo, differente e alternativo rispetto al concordato
preventivo. Può accedervi l’imprenditore in difficoltà che si sia avvalso della
procedura di composizione negoziata, ma senza buon esito.
L’imprenditore
può presentare al giudice una proposta di concordato per cessione dei beni se è
possibile liquidare celermente il patrimonio senza pregiudizio per i creditori.
Non è uno strumento anticipatorio del fallimento (com’è invece il concordato
preventivo), è meno rigido e serve a rispondere alla difficoltà degli
imprenditori colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia, evitando anche la
dispersione di valore degli assets aziendali. Rispetto al concordato tradizionale non è
necessaria nessuna attestazione.
I tempi
sono decisamente celeri, in quanto le fasi della procedura sono semplificate
rispetto al concordato preventivo e al fallimento.
Per
l’omologa non sono necessari: il voto di approvazione dei creditori, la
soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la fissazione di soglie
minime di soddisfazione del ceto chirografario.
Il
controllo giurisdizionale è meramente formale, dunque meno incisivo.
Il
tribunale nomina un ausiliario che deve rilasciare il proprio parere. Il
debitore, su ordine del tribunale, deve trasmettere ai creditori la proposta,
insieme al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere
dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie
offerte.
I
creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione
costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza
fissata.
In sede di
omologazione, il tribunale ha poi, ovviamente, un potere di controllo sul fatto
che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa
della liquidazione fallimentare e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Fonte: sole24ore 29/11/2021
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