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Concordato in continuità, occhio alle attestazioni generiche

Secondo la Corte di Appello di Venezia, non si può ricorrere al concordato in continuità quando l’attestazione è poco chiara o incompleta, o quando l’attività della società si trasforma in mera gestione di patrimoni.

Attestazione

Deve offrire un’esposizione esauriente delle vicende della società, delle cause del dissesto e della condotta degli amministratori e non deve selezionare i fatti da comunicare e sostituirsi alle valutazioni dei creditori.

L’assenza di questi elementi incide sulla valutazione della fattibilità giuridica e sulla possibilità per i creditori di valutare la convenienza del piano.

Inoltre se dalle vicende della società possono emergere profili di responsabilità degli amministratori da far valere, con azione di risarcimento danni, e se non sono sufficientemente verificati i dati che possono consentire di attivare eventuali azioni revocatorie, la proposta di prosecuzione non potrà consentire una valutazione attendibile.

Invece l’attestazione si limitava a descrivere il piano economico finanziario predisposto dalla società che avrebbe preso in affitto un ramo d’azienda dell’impresa proponente il concordato preventivo.

Il piano concordatario proponeva il superamento della crisi mediante una ristrutturazione aziendale e la sostanziale continuazione dell’attività, sebbene a mezzo di altra società affittuaria, ma gli elementi di discontinuità venivano indicati in maniera del tutto generica e indeterminata. Sicchè la possibilità che la prosecuzione generasse utili da destinare anche al soddisfacimento dei creditori concorsuali veniva considerata implausibile dalla Corte di appello.

 

Gestione del patrimonio

E’ vero che sono assoggettabili a fallimento anche le società che si limitino a gestire immobili, dandoli in locazione e adempiendo agli obblighi ordinari del locatore, sebbene questa attività non possa qualificarsi in concreto come commerciale.

Tuttavia una proposta di prosecuzione che preveda lo svolgimento dell’attività non commerciale in concreto svolta dalla società, che formalmente ha la qualità di imprenditore, rende – secondo i giudici lagunari – il concordato inammissibile. La continuità aziendale deve infatti prevedere l’esercizio diretto o indiretto di un’impresa con scopo lucrativo e non la mera gestione di un patrimonio comune con scopo di godimento, con la sua manutenzione e la riscossione di canoni di locazione.

Fonte: sole24ore 13 Settembre 2021

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