Concordato in continuità, occhio alle attestazioni generiche
Secondo la Corte
di Appello di Venezia, non si può ricorrere al concordato in continuità quando
l’attestazione è poco chiara o incompleta, o quando l’attività della società si
trasforma in mera gestione di patrimoni.
Attestazione
Deve offrire
un’esposizione esauriente delle vicende della società, delle cause del dissesto
e della condotta degli amministratori e non deve selezionare i fatti da
comunicare e sostituirsi alle valutazioni dei creditori.
L’assenza di
questi elementi incide sulla valutazione della fattibilità giuridica e sulla
possibilità per i creditori di valutare la convenienza del piano.
Inoltre se dalle
vicende della società possono emergere profili di responsabilità degli
amministratori da far valere, con azione di risarcimento danni, e se non sono
sufficientemente verificati i dati che possono consentire di attivare eventuali
azioni revocatorie, la proposta di prosecuzione non potrà consentire una
valutazione attendibile.
Invece
l’attestazione si limitava a descrivere il piano economico finanziario
predisposto dalla società che avrebbe preso in affitto un ramo d’azienda
dell’impresa proponente il concordato preventivo.
Il piano
concordatario proponeva il superamento della crisi mediante una
ristrutturazione aziendale e la sostanziale continuazione dell’attività,
sebbene a mezzo di altra società affittuaria, ma gli elementi di discontinuità
venivano indicati in maniera del tutto generica e indeterminata. Sicchè la
possibilità che la prosecuzione generasse utili da destinare anche al
soddisfacimento dei creditori concorsuali veniva considerata implausibile dalla
Corte di appello.
Gestione del patrimonio
E’ vero che sono
assoggettabili a fallimento anche le società che si limitino a gestire
immobili, dandoli in locazione e adempiendo agli obblighi ordinari del
locatore, sebbene questa attività non possa qualificarsi in concreto come commerciale.
Tuttavia una
proposta di prosecuzione che preveda lo svolgimento dell’attività non
commerciale in concreto svolta dalla società, che formalmente ha la qualità di
imprenditore, rende – secondo i giudici lagunari – il concordato inammissibile.
La continuità aziendale deve infatti prevedere l’esercizio diretto o indiretto
di un’impresa con scopo lucrativo e non la mera gestione di un patrimonio
comune con scopo di godimento, con la sua manutenzione e la riscossione di
canoni di locazione.
Fonte: sole24ore 13 Settembre 2021
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