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Composizione negoziata:  via libera alle aziende agricole di qualsiasi dimensione

Un tempo l’imprenditore agricolo in crisi non aveva molti strumenti per risanarsi in via stragiudiziale. Ma da quando esiste la composizione negoziata, la musica è decisamente cambiata.

Per l’imprenditore agricolo in difficoltà che acceda alla composizione negoziata i percorsi e gli strumenti utilizzabili cambiano in relazione alla dimensione.

In discontinuità con il passato, quando solo la natura commerciale o agricola dell’imprenditore designava la disciplina applicabile per la gestione della crisi, nella composizione negoziata il discrimine è il superamento o meno delle soglie di ricavi, attivo e indebitamento previste dall’articolo 1 della legge fallimentare.

All’imprenditore agricolo sopra o sotto soglia si applicano quindi rispettivamente le regole ordinarie di composizione. Il vantaggio non è da poco.

Essere assimilati all’imprenditore commerciale significa per l’imprenditore agricolo accedere a strumenti tecnici che fino a ieri gli erano preclusi, anche se diversi in ragione della dimensione. Se sotto soglia potrà definire la crisi con un accordo di ristrutturazione o con la liquidazione del patrimonio da tempo previsti dalla disciplina del sovraindebitamento, ma anche attraverso un contratto con i creditori che assicuri la continuità, la moratoria prevista dal nuovo articolo 182octies della legge fallimentare, l’accordo sottoscritto dall’esperto o il concordato semplificato. Più ampio ancora il panorama per l’imprenditore agricolo sopra soglia, che potrà cercare soluzione alla crisi, all’esito della composizione negoziata, anche con un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (182septies LF) o agevolato (182novies LF), oltre che con un piano attestato.

Fonte: sole24ore 17 Gennaio 2022

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