Composizione negoziata: via libera alle aziende agricole di qualsiasi dimensione
Un tempo l’imprenditore agricolo in
crisi non aveva molti strumenti per risanarsi in via stragiudiziale. Ma da quando
esiste la composizione negoziata, la musica è decisamente cambiata.
Per l’imprenditore agricolo in
difficoltà che acceda alla composizione negoziata i percorsi e gli strumenti
utilizzabili cambiano in relazione alla dimensione.
In discontinuità
con il passato, quando solo la natura commerciale o agricola dell’imprenditore
designava la disciplina applicabile per la gestione della crisi, nella
composizione negoziata il discrimine è il superamento o meno delle soglie di
ricavi, attivo e indebitamento previste dall’articolo 1 della legge
fallimentare.
All’imprenditore
agricolo sopra o sotto soglia si applicano quindi rispettivamente le regole
ordinarie di composizione. Il vantaggio non è da poco.
Essere
assimilati all’imprenditore commerciale significa per l’imprenditore agricolo
accedere a strumenti tecnici che fino a ieri gli erano preclusi, anche se
diversi in ragione della dimensione. Se sotto soglia potrà definire la crisi
con un accordo di ristrutturazione o con la liquidazione del patrimonio da
tempo previsti dalla disciplina del sovraindebitamento, ma anche attraverso un
contratto con i creditori che assicuri la continuità, la moratoria prevista dal
nuovo articolo 182octies della legge fallimentare, l’accordo sottoscritto
dall’esperto o il concordato semplificato. Più ampio ancora il panorama per
l’imprenditore agricolo sopra soglia, che potrà cercare soluzione alla crisi,
all’esito della composizione negoziata, anche con un accordo di
ristrutturazione ad efficacia estesa (182septies LF) o agevolato (182novies
LF), oltre che con un piano attestato.
Fonte: sole24ore 17 Gennaio 2022
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