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Composizione negoziata: come comportarsi di fronte ad un warning dall’Agenzia delle Entrate

Come noto, un recente emendamento ha introdotto soglie meno irrisorie per l’alert del Fisco con cui si invita l’imprenditore ad avviare il percorso di composizione negoziata. Ciò è stato fatto in particolare per le imprese di minori dimensioni, per le quali il parametro del debito Iva rilevante non è più riferito all’importo fisso di 5mila euro, inizialmente contemplato dalla norma emendata, bensì a una percentuale del fatturato stesso, individuata nel 10 per cento. In ipotesi di impresa con un fatturato di 180mila euro, la soglia sarà quindi pari a 18mila euro. La norma precisa peraltro che la segnalazione va in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20mila euro. Per le imprese il cui fatturato superi i 200mila euro, l’emendamento ha dunque l’effetto di quadruplicare il parametro inizialmente previsto, innalzandolo da 5mila a 20mila euro.

 

La domanda che molti si fanno (sia dal lato del management che da quello degli organi di controllo è): come comportarsi di fronte ad un alert fiscale ?

La risposta è: dipende da caso a caso, ma in linea generale, il solo fatto di aver ricevuto un alert fiscale e non aver attivato la composizione negoziata non implica di per sé un profilo di responsabilità “tout court”.

Le comunicazioni previste dalla norma emendata non implicano infatti alcun automatismo, rimettendo agli organi di amministrazione e controllo l’apprezzamento della circostanza segnalata. Gli amministratori non hanno dunque l’obbligo di attivare il percorso di composizione negoziata, ma di verificare se l’esposizione erariale o contributiva comunicata possa rappresentare un segnale di allerta. Soltanto in caso di accertamento positivo si valuterà se procedere all’istanza di nomina dell’esperto dando inizio a una trattativa che impone rilevanti doveri di collaborazione in capo ai creditori, ma può rimanere totalmente stragiudiziale e riservata.

 

Si tratta dunque di una “spinta gentile” che non ha nulla a che vedere con le segnalazioni previste dalla prima versione del Codice della crisi che conducevano a procedure di allerta caratterizzate da meccanismi più burocratici e dal vago sentore prefallimentare, rafforzato dalla previsione dell’intervento finale del pubblico ministero in caso di insuccesso dei tentativi di risanamento. Uno scenario, quest’ultimo, che il nuovo Codice della crisi ha definitivamente scongiurato in coerenza alla business rescue culture che ispira la direttiva Insolvency.

 

Fonte:  sole24ore  28/07/2022

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