Composizione negoziata: che succede se “si fa crack” durante la procedura ?
Non può avere accesso alla composizione negoziata
della crisi l’impresa già in insolvenza. Ma se l’insolvenza matura nel corso
della procedura, non ne influenza il possibile esito. In questi termini si
esprime il Tribunale di Siracusa, in una interessante pronuncia che coglie
perfettamente l’intento del Legislatore nella riscrittura della nuova norma
sulla crisi d’impresa.
Secondo la pronuncia dei giudici Siracusani, deve
sicuramente ritenersi precluso l’accesso alla composizione negoziata a quelle
imprese che siano ampiamente decotte già al momento della richiesta di nomina
dell’esperto». Da ciò deriva che il rischio di una futura insolvenza deve
allora essere inteso in chiave prospettica.
L’importante è che l’insolvenza maturi nel corso della
composizione negoziata e non sia invece preesistente. L’emersione di uno stato
di insolvenza nel corso delle trattative dunque non necessariamente ne
impedisce l’avanzamento. Tutt’altro discorso invece se l’insolvenza era già
esistente al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
D’altronde ci sono tutta una serie di elementi che
avvalorano questa tesi. A titolo esemplificativo:
–
lo stesso articolo 21 del CCII attribuisce
all’imprenditore la gestione dell’impresa, malgrado l’insolvenza maturata in
corso di procedura, se esistono concrete prospettive di risanamento;
–
la composizione negoziata è indirizzata a incentivare
l’emersione anticipata della crisi;
–
il Nuovo Codice ha introdotto il concetto di
«pre-crisi» proprio come stimolo per l’imprenditore all’allerta precoce, alla
nomina dell’esperto in via preventiva, e all’obbligo di dotarsi di adeguati
assetti organizzativi atti a segnalarla tempestivamente.
Fonte: sole24ore 22/10/2022
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