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Composizione negoziata: che succede se “si fa crack” durante la procedura ?

Non può avere accesso alla composizione negoziata della crisi l’impresa già in insolvenza. Ma se l’insolvenza matura nel corso della procedura, non ne influenza il possibile esito. In questi termini si esprime il Tribunale di Siracusa, in una interessante pronuncia che coglie perfettamente l’intento del Legislatore nella riscrittura della nuova norma sulla crisi d’impresa.

Secondo la pronuncia dei giudici Siracusani, deve sicuramente ritenersi precluso l’accesso alla composizione negoziata a quelle imprese che siano ampiamente decotte già al momento della richiesta di nomina dell’esperto». Da ciò deriva che il rischio di una futura insolvenza deve allora essere inteso in chiave prospettica.

L’importante è che l’insolvenza maturi nel corso della composizione negoziata e non sia invece preesistente. L’emersione di uno stato di insolvenza nel corso delle trattative dunque non necessariamente ne impedisce l’avanzamento. Tutt’altro discorso invece se l’insolvenza era già esistente al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

D’altronde ci sono tutta una serie di elementi che avvalorano questa tesi. A titolo esemplificativo:

          lo stesso articolo 21 del CCII attribuisce all’imprenditore la gestione dell’impresa, malgrado l’insolvenza maturata in corso di procedura, se esistono concrete prospettive di risanamento;

          la composizione negoziata è indirizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi;

          il Nuovo Codice ha introdotto il concetto di «pre-crisi» proprio come stimolo per l’imprenditore all’allerta precoce, alla nomina dell’esperto in via preventiva, e all’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi atti a segnalarla tempestivamente.

Fonte: sole24ore 22/10/2022

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