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Come ristrutturare debiti in modo efficace e non oneroso

In questo articolo spieghiamo perché la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa rende gli accordi coi creditori più semplici e meno onerosi. E lo facciamo fornendo risposta a due domande spesso poste dall’imprenditore.

Perché la composizione negoziata consente un notevole risparmio ?

Partiamo analizzando l’aspetto meramente economico, ovvero il risparmio che l’imprenditore può conseguire in termini di costi quando decide di attuare una riorganizzazione aziendale con ristrutturazione dei debiti aziendali.

Come noto, durante la procedura di composizione negoziata della crisi, l’imprenditore è assistito da un esperto che agevola le trattative con i creditori (art 12 codice della crisi d’impresa).

Se queste trattative vanno a buon fine, si redige un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dall’esperto, e dai creditori, che è ovviamente vincolante per questi ultimi (art 23 comma 1 lett C codice della crisi).

Questo accordo, a livello giuridico, produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento ex art. 56 ccii (quello che nella precedente normativa era disciplinato dall’ art 67 della Legge Fallimentare, e chiamato in gergo “il 67”).

Tali effetti positivi del piano attestato di risanamento sono l’irrevocabilità degli atti posti in essere in esecuzione del piano (art 166 ccii), e l’esenzione dai reati di bancarotta (art 324 ccii).

In aggiunta a questi effetti positivi, c’è anche un enorme vantaggio: non c’è bisogno dell’attestazione prevista dall’art 56 comma 3 ccii in quanto si ritiene che la presenza dell’esperto già garantisca una funzione analoga a quella dell’attestatore.

L’aspetto è tutt’altro che di poco conto, perché essere esentati dall’attestazione significa, per l’imprenditore, un risparmio nell’ordine di decine (in alcuni casi centinaia) di migliaia di euro.

Le buone notizie però non sono finite qui, come vediamo dalla risposta alla seconda domanda che spesso l’imprenditore pone.

Perché gli accordi di ristrutturazione dei debiti oggi sono più semplici da raggiungere?

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa non ha solamente reso gli accordi coi creditori meno costosi, ma anche più semplici e più efficaci.

Esiste infatti un’intera sezione del codice dedicata alle diverse tipologie di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui può avvalersi un imprenditore commerciale.

Tali accordi possono essere ordinari, agevolati, o “ad efficacia estesa” (artt. 57 , 60 , 61 ccii). In questo articolo ci concentriamo in particolare sulla terza tipologia, ovvero i cosiddetti “accordi a efficacia estesa”.

Si tratta degli accordi di ristrutturazione dei debiti che molti già conoscono (quelli che nella precedente normativa – cioè la Legge Fallimentare – erano disciplinati dall’art 182 bis, e chiamati in gergo “i 182 bis”) ma con un’importante novità.

Ovvero la possibilità di raggruppare i creditori in categorie omogenee, a titolo esemplificativo: una categoria per creditori finanziari (istituti di credito e società finanziarie), una categoria i creditori commerciali (alias i fornitori), una categoria per i creditori pubblici (ovvero gli enti), e così via…

L’importante agevolazione consiste nel fatto che – se all’interno della stessa categoria il 75% dei creditori accetta la proposta formulata dall’imprenditore – il restante 25% è tenuto ad accettarla anche se dissenziente.

Il vantaggio è notevole, poiché nella precedente normativa i creditori dissenzienti (ovvero il 25% sopra menzionato) doveva essere pagato integralmente dall’imprenditore entro 4 mesi.

Raggiungere un efficace accordo di ristrutturazione dei debiti può essere dunque molto più semplice di quello che si pensi. E’ però importante sapere esaminare correttamente la situazione e scegliere la tipologia di accordo più adeguata.

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