Codice della crisi operativo dal 15 luglio: ecco alcune novità
Il recente
decreto approvato dal Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva
sull’insolvenza del 2019 l’obiettivo di favorire il recupero delle imprese in
momentanea difficoltà, mettendo a disposizione una pluralità di strumenti e
nello stesso tempo accelerando i tempi di liquidazione per quelle ormai
irrecuperabili.
Dal 15
luglio pertanto interverranno importanti novità, vediamone alcune.
In merito
agli assetti organizzativi che l’imprenditore deve prevedere per la rilevazione
tempestiva dello stato di crisi, viene chiarito che vada verificata la
sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi
successivi. Tra i segnali di allarme, l’esistenza di debiti verso fornitori
scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non
scaduti.
In tema di
concordato in continuità, viene semplificata la fase di ammissione, nella quale
è stato ridotto l’ambito dell’accertamento officioso svolto dal tribunale.
Eliminata inoltre la doppia maggioranza, per crediti e per classi, con
previsione della sola maggioranza per classi; modificate le regole di
distribuzione dell’attivo concordatario, con passaggio dalla attuale APR
(absolute priority rule), alla RPR (relative priority rule).
In tema di
segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati chiamati ad attivarsi
per le situazioni di maggiore ritardo nei pagamenti, viene coinvolto anche
l’INAIL, quando si verifica l’esistenza di un debito per premi scaduto da oltre
90 giorni, e non versato superiore a 5.000 euro; INAIL dovrà poi attivarsi
entro 60 giorni dall’emersione dell’esposizione dell’imprenditore.
Vengono
inoltre introdotti (novità assoluta) i piani di ristrutturazione soggetti a
omologazione, escludendo tuttavia le imprese sotto soglia. Vengono introdotte
però le ipotesi di conversione del piano in concordato preventivo sia nel caso
in cui l’omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte
le classi, sia nel caso in cui sia stato contestato da un creditore il difetto
di convenienza della proposta.
In tema di
misure protettive, viene meglio puntualizzata l’identità dei creditori
coinvolti dalla concessione delle misure protettive a favore dell’imprenditore
nella composizione negoziata, e viene ammessa la sospensione dei contratti in
essere sino al momento della conferma delle misure stesse. L’accesso alla composizione
non deve poi essere causa di sospensione, non solo di revoca, degli affidamenti
da parte delle banche.
Fonte: sole24ore 16/06/2022
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