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Codice della crisi operativo dal 15 luglio: ecco alcune novità

Il recente decreto approvato dal Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva sull’insolvenza del 2019 l’obiettivo di favorire il recupero delle imprese in momentanea difficoltà, mettendo a disposizione una pluralità di strumenti e nello stesso tempo accelerando i tempi di liquidazione per quelle ormai irrecuperabili.

Dal 15 luglio pertanto interverranno importanti novità, vediamone alcune.

In merito agli assetti organizzativi che l’imprenditore deve prevedere per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi, viene chiarito che vada verificata la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi. Tra i segnali di allarme, l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

In tema di concordato in continuità, viene semplificata la fase di ammissione, nella quale è stato ridotto l’ambito dell’accertamento officioso svolto dal tribunale. Eliminata inoltre la doppia maggioranza, per crediti e per classi, con previsione della sola maggioranza per classi; modificate le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, con passaggio dalla attuale APR (absolute priority rule), alla RPR (relative priority rule).

In tema di segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati chiamati ad attivarsi per le situazioni di maggiore ritardo nei pagamenti, viene coinvolto anche l’INAIL, quando si verifica l’esistenza di un debito per premi scaduto da oltre 90 giorni, e non versato superiore a 5.000 euro; INAIL dovrà poi attivarsi entro 60 giorni dall’emersione dell’esposizione dell’imprenditore.

Vengono inoltre introdotti (novità assoluta) i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, escludendo tuttavia le imprese sotto soglia. Vengono introdotte però le ipotesi di conversione del piano in concordato preventivo sia nel caso in cui l’omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi, sia nel caso in cui sia stato contestato da un creditore il difetto di convenienza della proposta.

In tema di misure protettive, viene meglio puntualizzata l’identità dei creditori coinvolti dalla concessione delle misure protettive a favore dell’imprenditore nella composizione negoziata, e viene ammessa la sospensione dei contratti in essere sino al momento della conferma delle misure stesse. L’accesso alla composizione non deve poi essere causa di sospensione, non solo di revoca, degli affidamenti da parte delle banche.

Fonte: sole24ore 16/06/2022

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