Cartelle esattoriali: possibile rateizzare anche singole partite
Le nuove istanze di dilazione non
devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente
della riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole
partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non
pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una
nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti.
Il limite di debito, sempre
riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo
stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da 60mila a 120mila euro. La
causa di decadenza dal piano passa da cinque a otto rate non pagate. Inoltre,
chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il
debito scaduto. Sono le novità apportate nell’emendamento approvato in sede di
conversione in legge del decreto Aiuti (Dl 50/2022) dalle commissioni Bilancio
e Finanze della Camera.
La prima modifica riguarda la
possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare, e costituisce una novità
assoluta.
Attualmente, infatti, la norma
prevede che il debitore presenti domanda di dilazione, l’agente della
riscossione verifichi il totale del debito a ruolo e predisponga il piano di
rientro per l’intera somma. Non era quindi prevista la possibilità di dilazionare
solo alcuni dei carichi scaduti. E in presenza di una dilazione pregressa
decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella di pagamento e ne richiede
la rateazione, lo stesso si vede rigettare la domanda, a meno che non provveda
al saldo di tutto lo scaduto.
L’emendamento punta invece a
consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun
carico o partita di ruolo. Il limite di debito al di sotto del quale il
debitore è libero di scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla,
è previsto che sia raddoppiato a 120mila euro. Il nuovo tetto deve essere
confrontato con ciascuna istanza, senza dover sommare la totalità dei carichi
affidati.
Ad esempio, se ci sono quattro
carichi diversi da 100mila euro ognuno, sarà possibile proporre quattro
istanze, avvalendosi per la totalità di queste dell’esonero dall’onere di
documentare lo stato di difficoltà. Considerazioni analoghe valgono a proposito
della nuova condizione di decadenza, che è elevata da cinque a otto rate non pagate.
È infatti precisato che il venir meno del beneficio del termine per uno dei
piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da
quelle decadute. Allo stesso tempo si prevede, però, che una volta decaduti da
una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato. A
legislazione vigente, invece, si è riammessi al piano di rientro decaduto
versando per intero le rate pregresse.
Per le istanze già presentate,
vale il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre
possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote
scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole
sopra illustrate.
Fonte: sole24ore
11/07/2022
Per ulteriori
approfondimenti visitare la sezione “focus tecnici” del nostro blog o seguite
la nostra pagina Linkedin di studio