Appalti aperti a imprese con patrimonio netto negativo causa COVID
Possibilità
di partecipazione a gare pubbliche anche per le imprese con patrimonio netto
negativo, a patto che siano stati eventi riconducibili all’emergenza sanitaria
a determinare il deficit patrimoniale. Così ha stabilito il Consiglio di Stato,
su richiesta di ANAC.
Il
Consiglio di Stato rammenta che non-obbligo di reintegro del capitale sociale
rientra tra gli strumenti individuati dal legislatore per contrastare le crisi
di liquidità in cui sono precipitate le società di capitali e cooperative per
effetto dell’emergenza sanitaria. In tal senso va anche la normativa sulle
imprese in concordato preventivo.
La norma
di emergenza del 2020 ha l’obiettivo di permettere alle imprese che si trovano
in difficoltà non per motivi strutturali, ma per ragioni eccezionali e
imprevedibili, come la pandemia da Covid 19, di proseguire l’attività,
derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.
Quindi,
tra le soluzioni praticabili, dev’esser scelta quella che favorisce
maggiormente la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
Inoltre,
se la normativa di emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della società senza
imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice
civile, in via di principio non v’è ragione di escludere che queste società,
munendosi di relativo attestato, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle
procedure di appalto pubblico.
Se si
impedisse la possibilità alle imprese in condizioni di squilibrio economico,
per cause di natura non strutturale ma contingente, la partecipazione alle gare
di appalto, molto probabilmente non si realizzerebbe l’obiettivo desiderato e
lo squilibrio potrebbe non essere superato dalla società con conseguente crisi
e ripercussioni negative anche sui livelli occupazionali.
Ovvio che
la deroga non può essere concessa indistintamente, ma soltanto a quelle imprese
i cui dati di bilancio sono peggiorati in maniera significativa per gli eventi
legati al COVID. In altre parole, il beneficio non spetta a quelle aziende che
erano messe male già prima del COVID, e la cui crisi dunque non è stata
innescata dalla pandemia.
Fonte: sole24ore
06/05/2022
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