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Anche il debito IVA è cancellabile

Per anni i debiti IVA sono stati considerati “intoccabili” nel senso che non si riteneva potessero essere stralciati, ma solamente dilazionati.

Tuttavia, questa impostazione è stata recentemente scardinata, prima dalla Corte di Giustizia Europea (2017) e adesso anche dalla Corte di Cassazione (2022).

In base a queste due sentenze, è pacifico quindi che il debito IVA possa essere oggetto di tutte le procedure di “esdebitazione”  previste dalla legge italiana.

In particolare, la cancellazione parziale o totale di un debito IVA può avvenire in maniera diversa a seconda che il soggetto debitore sia:

          Un imprenditore individuale cosiddetto “sopra-soglia”  (cioè che sfori almeno uno dei seguenti limiti: fatturato 200mila, patrimonio 300mila, debiti 500mila): in tal caso si applica la Legge Fallimentare;

          Un imprenditore “sotto-soglia”, un agricoltore, un lavoratore autonomo, o un privato consumatore: in tal caso di applica la Legge 03/2012 (legge sul sovraindebitamento);

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