Anche il debito IVA è cancellabile
Per anni i debiti IVA sono stati considerati “intoccabili” nel senso che non
si riteneva potessero essere stralciati, ma solamente dilazionati.
Tuttavia, questa impostazione è stata recentemente scardinata, prima
dalla Corte di Giustizia Europea (2017) e adesso anche dalla Corte di Cassazione
(2022).
In base a queste due sentenze, è pacifico quindi che il debito IVA possa
essere oggetto di tutte le procedure di “esdebitazione” previste dalla legge italiana.
In particolare, la cancellazione parziale o totale di un debito IVA può
avvenire in maniera diversa a seconda che il soggetto debitore sia:
–
Un imprenditore
individuale cosiddetto “sopra-soglia”
(cioè che sfori almeno uno dei seguenti limiti: fatturato 200mila, patrimonio
300mila, debiti 500mila): in tal caso si applica la Legge Fallimentare;
–
Un imprenditore “sotto-soglia”,
un agricoltore, un lavoratore autonomo, o un privato consumatore: in tal caso
di applica la Legge 03/2012 (legge sul sovraindebitamento);
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