Blog

Vedi tutti gli articoli

Anche i debiti IVA entrano nell’esdebitazione

Il beneficio dell’esdebitazione del fallito si estende ai debiti tributari, compresa IVA e sanzioni. L’istituto, infatti, non contrasta con la direttiva UE. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione.

Ma cosa è successo? Una cartella di pagamento contenente IVA e sanzioni veniva notificata al socio accomandatario di una società di persone fallita. Il socio impugnava il provvedimento eccependone l’illegittimità poiché aveva ottenuto dal Tribunale un decreto di esdebitazione, in forza del quale era stato liberato dai debiti residui tra i quali alcuni anche di natura fiscale. L’Ufficio si difendeva evidenziando che i debiti tributari sono esclusi dal beneficio previsto per l’esdebitazione, tanto più ove si tratti di IVA per la quale valgono i principi sanciti dalla Corte di Giustizia. Entrambi i giudici di merito confermavano l’illegittimità della pretesa e l’Agenzia ricorreva così in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che la Corte di giustizia ha escluso che l’esdebitazione sia incompatibile con la direttiva IVA.

La procedura esdebitatoria esige, infatti, requisiti particolarmente rigorosi che presuppongono non solo la liquidazione totale del patrimonio del debitore, ma anche che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte. La Cassazione ha evidenziato che la norma (articolo 142 della legge fallimentare) esclude dall’efficacia liberatoria:

–              gli obblighi di mantenimento e alimentari

–              i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale

–              le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti

–              le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio d’impresa

non prevedendo un’espressa esclusione dei rapporti tributari.

Ne consegue che l’esdebitazione include tutte le obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’impresa, compresi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni.

La Cassazione ha precisato che l’istituto risponde all’esigenza di consentire al debitore svincolato dai debiti pregressi di ripartire e riproporsi nella società, senza dover scontare vita natural durante un’insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione dei debiti rimasti insoluti.

Tale norma “premiale” è stata introdotta proprio sulla scia di altre legislazioni europee e dall’impulso europeo. Per tale ragione, quindi, i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di fallimento, l’esdebitazione del fallito è applicabile anche ai debiti IVA ed alle relative sanzioni, non contrastando con la direttiva.

Fonte: sole24ore 07/06/2022

Seguiteci su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornati!

Vedi tutti gli articoli