Anche i debiti IVA entrano nell’esdebitazione
Il
beneficio dell’esdebitazione del fallito si estende ai debiti tributari,
compresa IVA e sanzioni. L’istituto, infatti, non contrasta con la direttiva
UE. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione.
Ma cosa è
successo? Una cartella di pagamento contenente IVA e sanzioni veniva notificata
al socio accomandatario di una società di persone fallita. Il socio impugnava
il provvedimento eccependone l’illegittimità poiché aveva ottenuto dal
Tribunale un decreto di esdebitazione, in forza del quale era stato liberato
dai debiti residui tra i quali alcuni anche di natura fiscale. L’Ufficio si
difendeva evidenziando che i debiti tributari sono esclusi dal beneficio
previsto per l’esdebitazione, tanto più ove si tratti di IVA per la quale
valgono i principi sanciti dalla Corte di Giustizia. Entrambi i giudici di
merito confermavano l’illegittimità della pretesa e l’Agenzia ricorreva così in
Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma.
I giudici
di legittimità hanno innanzitutto rilevato che la Corte di giustizia ha escluso
che l’esdebitazione sia incompatibile con la direttiva IVA.
La
procedura esdebitatoria esige, infatti, requisiti particolarmente rigorosi che
presuppongono non solo la liquidazione totale del patrimonio del debitore, ma
anche che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte. La Cassazione ha
evidenziato che la norma (articolo 142 della legge fallimentare) esclude
dall’efficacia liberatoria:
– gli
obblighi di mantenimento e alimentari
– i
debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
– le
sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei
debiti estinti
– le
obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio d’impresa
non
prevedendo un’espressa esclusione dei rapporti tributari.
Ne
consegue che l’esdebitazione include tutte le obbligazioni derivanti
dall’esercizio dell’impresa, compresi anche i debiti tributari e le correlate
sanzioni.
La
Cassazione ha precisato che l’istituto risponde all’esigenza di consentire al
debitore svincolato dai debiti pregressi di ripartire e riproporsi nella
società, senza dover scontare vita natural durante un’insormontabile
limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione dei
debiti rimasti insoluti.
Tale norma
“premiale” è stata introdotta proprio sulla scia di altre legislazioni europee
e dall’impulso europeo. Per tale ragione, quindi, i giudici di legittimità
hanno affermato che in tema di fallimento, l’esdebitazione del fallito è
applicabile anche ai debiti IVA ed alle relative sanzioni, non contrastando con
la direttiva.
Fonte: sole24ore 07/06/2022
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