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Agenzia delle Entrate, nuova vigilanza: segnalato chi sfora i 5k

Non tardano ad arrivare gli effetti dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi: l’agenzia delle Entrate – in base al Dlgs 83/2022 e all’articolo 30-sexies della legge 33/2021 e alla nuova lettera c) comma 3 dell’articolo 3 sulla riforma del Codice della crisi – ha inviato una lettera di compliance a coloro che non risulta abbiano pagato il proprio debito IVA – 5mila euro – riveniente dalla liquidazione periodica.

La novità di tale procedura sta nel fatto che la lettera non ha un intento vessatorio e finalizzato alla riscossione, bensì si pone come uno degli strumenti previsti dalla norma a presidio della continuità aziendale.

In sostanza si tratta di un invito a porsi in allerta attraverso il quale si sottolinea come nella gestione dell’impresa ci sia qualcosa che non va e quindi si consiglia l’imprenditore di porre attenzione e rimedio a una situazione potenzialmente critica, anche valutando il ricorso alla procedura di composizione negoziata di cui al decreto legge 118/2021, per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento il 15 novembre scorso.

Sembra pertanto che il legislatore abbia incaricato l’agenzia delle Entrate di “vigilare” sulle aziende in difficoltà e di preoccuparsi per la salute dei propri debitori.

E’ il caso di precisare che la comunicazione non ha alcuna conseguenza ai fini della riscossione, la quale potrà seguire il suo “normale” corso con l’emissione dell’avviso bonario, e relativa possibilità di sua rateizzazione. nonché, in caso di inerzia del contribuente, successiva emissione del ruolo e della cartella di pagamento. Sotto questo profilo nulla cambia, quindi.

Il vero e importante, anzi fondamentale, cambiamento riguarda la responsabilità degli amministratori, dei revisori e dei sindaci, sia a livello civilistico che penale, qualora decidessero di rimanere inerti di fronte alla segnalazione.

In questi casi, infatti, risulterà del tutto evidente la mancata applicazione, da parte dei soggetti interessati, degli obblighi gestori di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Dlgs 14/2019 e soprattutto del comma 2 dell’articolo 2086 che, è bene ricordarlo, è in vigore dal 16 marzo 2019.

Fonte: sole24ore 07/07/2022

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