Doveri degli amministratori se l’azienda è in cattive acque: cosa cambia ?
Il Nuovo Codice della Crisi accentua i doveri degli
amministratori di attivare tempestivamente gli strumenti di contrasto alla
crisi e, prima ancora, di predisporre assetti adeguati per percepire i segnali
di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
Tali assetti vanno parametrati alla natura e alla
dimensione dell’impresa, e viene lasciato agli amministratori la facoltà di
predisporli in modo adeguato e ragionevole, con margini di discrezionalità
tecnica.
Parimenti, vengono accentuati i doveri dei sindaci di
verificare, a monte, che gli assetti siano stati approntati sulla base di una
corretta individuazione dei rischi da presidiare e, a valle, l’emergere di
indicatori di quella situazione di squilibrio che costituisce il presupposto
per l’avvio della composizione negoziata.
E i tempi per contrastare la crisi sono più ristretti.
Lo si nota dalla durata massima delle misure protettive (12 mesi) e dal termine
entro il quale gli amministratori devono riscontrare la segnalazione dei
sindaci (30 giorni).
Attenzione però che né la segnalazione dei sindaci nè
le comunicazioni che alcuni enti pubblici sono tenuti a effettuare al
superamento delle soglie indicate dalla legge, implicano alcun automatismo, ma
rimettono l’apprezzamento di tali circostanze agli amministratori.
Questo vuol dire che saranno gli amministratori a
dover verificare se gli elementi critici rappresentati dai sindaci nella loro
segnalazione o la rilevata esposizione erariale o contributiva costituiscano
effettivamente segnali di allerta che impongono di adottare gli strumenti di
regolazione della crisi o comunque di avviare il percorso di “trattativa
rafforzata” offerto dalla composizione negoziata.
Quindi la “nuova” funzione assegnata all’organo di
controllo (e, in misura minore, ai revisori) dalla nuova disciplina non
determina un’alterazione del principio che riserva alla paternità esclusiva
degli amministratori le decisioni gestorie relativamente alle misure da
adottare per superare la crisi. In parole povere, il “timone della nave” e
dunque la responsabilità dell’andamento aziendale restano ben saldi in mano agli
amministratori.
La nuova norma favorisce dialogo e collaborazione tra
amministratori e sindaci ma non sovrappone piani che devono rimanere distinti
quanto a rispettive funzioni e responsabilità.
Secondo il Nuovo Codice un adeguato assetto
organizzativo, amministrativo e contabile impone quindi un adeguato flusso
informativo verso il collegio sindacale, senza che vi sia un set informativo
speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il consiglio di
amministrazione.
Fonte: sole24ore 22/11/2022
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