Composizione negoziata: come comportarsi di fronte ad un warning dall’Agenzia delle Entrate
Come
noto, un recente emendamento ha introdotto soglie meno irrisorie per l’alert
del Fisco con cui si invita l’imprenditore ad avviare il percorso di
composizione negoziata. Ciò è stato fatto in particolare per le imprese di
minori dimensioni, per le quali il parametro del debito Iva rilevante non è più
riferito all’importo fisso di 5mila euro, inizialmente contemplato dalla norma
emendata, bensì a una percentuale del fatturato stesso, individuata nel 10 per
cento. In ipotesi di impresa con un fatturato di 180mila euro, la soglia sarà
quindi pari a 18mila euro. La norma precisa peraltro che la segnalazione va in
ogni caso inviata se il debito è superiore a 20mila euro. Per le imprese il cui
fatturato superi i 200mila euro, l’emendamento ha dunque l’effetto di
quadruplicare il parametro inizialmente previsto, innalzandolo da 5mila a 20mila
euro.
La
domanda che molti si fanno (sia dal lato del management che da quello degli
organi di controllo è): come comportarsi di fronte ad un alert fiscale ?
La
risposta è: dipende da caso a caso, ma in linea generale, il solo fatto di aver
ricevuto un alert fiscale e non aver attivato la composizione negoziata non
implica di per sé un profilo di responsabilità “tout court”.
Le
comunicazioni previste dalla norma emendata non implicano infatti alcun
automatismo, rimettendo agli organi di amministrazione e controllo
l’apprezzamento della circostanza segnalata. Gli amministratori non hanno
dunque l’obbligo di attivare il percorso di composizione negoziata, ma di
verificare se l’esposizione erariale o contributiva comunicata possa
rappresentare un segnale di allerta. Soltanto in caso di accertamento positivo
si valuterà se procedere all’istanza di nomina dell’esperto dando inizio a una
trattativa che impone rilevanti doveri di collaborazione in capo ai creditori,
ma può rimanere totalmente stragiudiziale e riservata.
Si
tratta dunque di una “spinta gentile” che non ha nulla a che vedere con le
segnalazioni previste dalla prima versione del Codice della crisi che
conducevano a procedure di allerta caratterizzate da meccanismi più burocratici
e dal vago sentore prefallimentare, rafforzato dalla previsione dell’intervento
finale del pubblico ministero in caso di insuccesso dei tentativi di
risanamento. Uno scenario, quest’ultimo, che il nuovo Codice della crisi ha
definitivamente scongiurato in coerenza alla business rescue culture che ispira
la direttiva Insolvency.
Fonte: sole24ore 28/07/2022
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