Uno scudo all’impresa per consentire il restructuring: cosa fare e cosa evitare
Soluzioni
fai da te, improvvisate, pressapochiste, o frettolose, non sono certo la strada
più consigliabile. Si rischia solamente di spendere soldi e non ottenere nulla.
Ce lo insegna l’esperienza del Tribunale di Brescia, dove il Giudice ha (giustamente)
respinto una richiesta di misure protettive stabilendo che esse siano
inammissibili qualora l’istanza non sia stata pubblicata nel registro delle imprese,
l’esperto non abbia accettato l’incarico, e la domanda di concordato
precedentemente depositata sia stata rinunciata senza che il Tribunale ne abbia
dichiarato l’improcedibilità. Il Tribunale infatti non avrebbe potuto verificare
la strumentalità delle misure protettive senza un piano verificato plausibile
dall’esperto (come detto, assente) e non avrebbe potuto limitare il sacrificio
dei creditori con il monitoraggio dell’esperto, che ha il compito di
trasmettere al Tribunale la relazione finale. Inoltre il divieto di accedere alla
composizione negoziata in pendenza di concordato non può essere superato dalla
semplice rinuncia del debitore, poichè è necessario che il Tribunale si
pronunci con un’ordinanza di improcedibilità del concordato, dovendosi ritenere
altrimenti pendente il concordato e inammissibile anche la composizione
negoziata. Inoltre l’impresa aveva depositato una situazione patrimoniale
risalente di un anno, mentre la legge impone che essa sia aggiornata a 60
giorni: una base dati così risalente non permetteva di vagliare correttamente
le probabilità di risanamento e dunque la strumentalità delle misure protettive
rispetto all’obiettivo di ristrutturazione. In conclusione, una pratica frettolosa
e pressapochista, dal sapore strumentale, giustamente “bocciata” dal Tribunale,
il quale forse ha voluto anche avvertire che la composizione negoziata non
potrà essere utilizzata per dilatare senza termine l’ombrello protettivo del
concordato o dell’accordo di ristrutturazione prenotativo. Così come non potrà
essere utilizzata con il solo obiettivo di ottenere l’omologa del concordato
semplificato, senza coltivare serie trattative intese a raggiungere un’intesa con
i creditori attraverso altri istituti non residuali e non così favorevoli al
debitore.
Fonte: sole24ore 14 Dicembre 2021
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