Le riduzioni dei debiti anteriori al piano di risanamento attestato ai sensi all’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare pubblicato nel registro delle imprese costituiscono sopravvenienze attive interamente imponibili, non potendo trovare applicazione, relativamente a esse, l’esenzione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter del Tuir.
Tassate le riduzioni debitorie avvenute prima del piano di risanamento “ufficiale”