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Transazione fiscale possibile anche per l’azienda in liquidazione

Il Nuovo Codice della Crisi – con gli articoli 56, 57 e 61 – “disintegra” una tesi sostenuta da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate. Quella secondo cui, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la transazione fiscale sarebbe fattibile solo in presenza di uno stato di crisi reversibile e prosecuzione dell’attività, e non anche quando l’impresa debitrice si trova in uno stato di liquidazione.

Per rendersene conto basta leggere l’articolo 57 (che parla dell’accordo di ristrutturazione) e l’articolo 56 (che parla del piano attestato). L’art 56 prevede che «l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio economico e finanziario dell’impresa»; richiede quindi il risanamento dell’impresa e di conseguenza esclude che tale piano possa avere un contenuto liquidatorio. L’articolo 57, con riferimento all’accordo di ristrutturazione, stabilisce invece «gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l’esecuzione», ma – attenzione – non richiede che tale piano sia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio economico e finanziario dell’impresa, a differenza dell’articolo 56.

Ne discende che, mentre il piano attestato è incompatibile con la liquidazione dell’impresa (poiché deve essere idoneo a consentirne il risanamento e ad assicurarne il riequilibrio economico e finanziario), l’accordo di ristrutturazione dei debiti non lo è affatto (non è richiesto, per attuarlo, alcun risanamento o riequilibrio strumentale alla prosecuzione dell’attività d’impresa).

Una ulteriore conferma di quanto sopra arriva leggendo l’art 61 del Codice, il quale stabilisce che l’accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa – cioè quello che, grazie all’adesione di una maggioranza qualificata di creditori, può essere imposto ai creditori della medesima categoria che non vi aderiscono – deve avere «carattere non liquidatorio». Ciò evidentemente significa che, fuori della fattispecie a efficacia estesa, l’accordo è attuabile anche in caso di liquidazione.

Fonte: sole24ore 26/08/2022

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