Il decreto legge
24 agosto 2021 n.118 sulla crisi d’impresa ha chiarito che la disciplina della
transazione fiscale riguarda anche i casi in cui gli enti fiscali e
previdenziali boccino la proposta (e non solo quelli in cui manchi il voto). E
questo vale sia nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione
dei debiti. Il giudice ha dunque il
potere-dovere di omologare forzosamente l’accordo, non solo in assenza di
un’espressione di voto o di adesione da parte del fisco e degli enti
previdenziali, ma anche a seguito del voto contrario o del rigetto della
proposta da parte dei creditori pubblici
Fonte: sole24ore 20 Settembre 2021
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