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Stop a cartella e aggio per le imprese ammesse al concordato preventivo

È preclusa all’amministrazione finanziaria la notifica della cartella di pagamento nei confronti di un’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, non potendo assolvere essa alcuna funzione a causa dell’apertura della procedura concorsuale. A stabilirlo è la sentenza 13831/2022 della Cassazione.

La funzione della cartella è, infatti, quella di intimare l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, ma la legge dispone che dall’apertura del concordato preventivo, i creditori per causa o titolo a essa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. La cartella costituisce dunque un atto preordinato all’esecuzione, la cui notifica, in presenza di un concordato preventivo, non ha alcun senso, essendo essa volta a imporre un pagamento di cui la legge impedisce l’esecuzione, allo scopo di conservare l’integrità del patrimonio del debitore e di rispettare la par condicio creditorum.

La cartella è inutile anche allo scopo di ottenere l’inserimento del credito fiscale nell’elenco dei crediti della procedura, in quanto per far ciò è sufficiente il ruolo.

Né la notifica della cartella è necessaria per evitare che, a causa del passar del tempo, l’Amministrazione finanziaria decada dal potere di emetterla. Infatti, la norma di deroga relativa al concordato preventivo stabilisce che la notifica della cartella deve avvenire, con riguardo ai crediti concordatari, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione del concordato. La notifica della cartella si rivela pertanto inutile anche a questo fine.

Dal divieto di notifica della cartella di pagamento discende la non debenza dei compensi di riscossione di cui con essa il Fisco richiede il pagamento e ciò costituisce l’aspetto pratico più rilevante della pronuncia della Suprema Corte.

Fonte: sole24ore 05/05/2022

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