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Sono reddito tassabile le somme rimaste dopo il pagamento dei creditori

Le
riduzioni dei debiti che emergono successivamente alla omologazione del
concordato preventivo, anche se «con cessione dei beni», danno origine a
sopravvenienze attive interamente imponibili, non essendo qualificabili come
sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare
applicazione la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir.

È quanto
sostiene la risposta a interpello 201/2022 delle Entrate, con riferimento a una
procedura di concordato, omologata da vari anni, in cui si prevedeva la
soddisfazione dei creditori chirografari, nella misura del 40%, attraverso il
ricavato della liquidazione dei beni della società debitrice. Durante la fase
di esecuzione del concordato, tuttavia, il liquidatore aveva eccepito
l’avvenuto decorso della prescrizione decennale per alcuni debiti e il relativo
contenzioso si era concluso con la concessione di un ulteriore stralcio, che
aveva originato altre sopravvenienze.

Secondo l’Agenzia
la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter opera, infatti, solo con
riferimento alla riduzione prodotta dal provvedimento di omologa, ma non per le
ulteriori sopravvenienze attive che trovano causa in ulteriori transazioni, in
quanto, pur essendo «conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano
dall’originario concordato omologato».

Fonte: sole24ore
21/04/2022

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