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Recupero IVA su fatture insolute: ampia scelta

Possibile attendere l’esito della procedura concorsuale per emettere la nota di variazione, anche se questa è una facoltà che riguarda solamente la procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che per coloro che scelgono di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale, ma abbiano deciso di attendere l’esito della stessa, in caso di piano di riparto infruttuoso che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, è possibile procedere con l’emissione della nota di variazione.

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, invece, vale la “vecchia” regola: cioè che l’emissione delle note di credito richiede la conclusione infruttuosa delle medesime.

Bisogna che la procedura sia iniziata e che il creditore si sia insinuato al passivo e, per procedere alla variazione, che tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale a dire, per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso, richiamando comunque esplicitamente il concetto che la facoltà di emettere la nota di variazione può comunque essere esercitata solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito.

Fonte: sole24ore 26/01/2022

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