Recupero IVA su fatture insolute: ampia scelta
Possibile
attendere l’esito della procedura concorsuale per emettere la nota di
variazione, anche se questa è una facoltà che riguarda solamente la procedure
avviate successivamente al 26 maggio 2021.
L’agenzia delle
Entrate ha chiarito che per coloro che scelgono di non avvalersi della facoltà
di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale, ma
abbiano deciso di attendere l’esito della stessa, in caso di piano di riparto
infruttuoso che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, è
possibile procedere con l’emissione della nota di variazione.
Per le procedure
concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, invece, vale la “vecchia” regola:
cioè che l’emissione delle note di credito richiede la conclusione infruttuosa
delle medesime.
Bisogna che la
procedura sia iniziata e che il creditore si sia insinuato al passivo e, per
procedere alla variazione, che tale procedura si sia conclusa infruttuosamente,
vale a dire, per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per
le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato
ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al
decreto di chiusura del fallimento stesso, richiamando comunque esplicitamente
il concetto che la facoltà di emettere la nota di variazione può comunque
essere esercitata solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità
del credito.
Fonte: sole24ore
26/01/2022
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