Prevenire la crisi: ecco i parametri da rispettare
La nuova norma specifica
i nuovi strumenti per consentire all’imprenditore di rilevare tempestivamente
l’esistenza di un eventuale stato di crisi o di insolvenza e quindi quando
attivarsi in maniera efficace per il suo superamento. In particolare, viene
chiarita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi fissando i
segnali di allarme più significativi rispetto ad una possibile situazione di
difficoltà in cui si può trovare l’impresa.
Vengono quindi chiariti
i termini e le condizioni in presenza dei quali l’imprenditore deve attivarsi
ricorrendo ad un quadro di ristrutturazione. Vengono anche menzionate le
esposizioni debitorie in presenza delle quali è previsto l’intervento dei
creditori pubblici qualificati.
Per quanto
riguarda i segnali di allarme, vengono identificati i parametri specifici, ovvero:
a) l’esistenza di
debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà
dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di
debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore
a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di
esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari
che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno
sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché
rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle
esposizioni;
d) l’esistenza di
una o più delle esposizioni debitorie riguardanti le segnalazioni dei creditori
pubblici qualificati, i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità
di attivare la composizione negoziata.
INPS e Agenzia
delle Entrate avranno l’obbligo di monitorare la situazione debitoria delle
imprese quando il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi
previdenziali è di ammontare superiore:
1)
per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro
15.000;
2)
per le imprese senza lavoratori subordinati e
parasubordinati, all’importo di euro 5.000, ovvero quando il debito relativo
all’imposta sul valore aggiunto scaduto e non versato
Fonte: Italia
Oggi 12/03/2022
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