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Prevenire la crisi: ecco i parametri da rispettare

La nuova norma specifica i nuovi strumenti per consentire all’imprenditore di rilevare tempestivamente l’esistenza di un eventuale stato di crisi o di insolvenza e quindi quando attivarsi in maniera efficace per il suo superamento. In particolare, viene chiarita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi fissando i segnali di allarme più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui si può trovare l’impresa.

Vengono quindi chiariti i termini e le condizioni in presenza dei quali l’imprenditore deve attivarsi ricorrendo ad un quadro di ristrutturazione. Vengono anche menzionate le esposizioni debitorie in presenza delle quali è previsto l’intervento dei creditori pubblici qualificati. 

Per quanto riguarda i segnali di allarme, vengono identificati i parametri specifici, ovvero:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie riguardanti le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di attivare la composizione negoziata.

INPS e Agenzia delle Entrate avranno l’obbligo di monitorare la situazione debitoria delle imprese quando il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali è di ammontare superiore:

1)     per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

2)     per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000, ovvero quando il debito relativo all’imposta sul valore aggiunto scaduto e non versato

Fonte: Italia Oggi 12/03/2022

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