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Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: breve guida

In questo articolo e nel correlato video esaminiamo il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione, detto anche P.R.O.

Che cosa è il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ?

Si tratta di una procedura nuova, introdotta a Luglio 2022 dal Codice della Crisi e disciplinata dagli articoli 64 bis, ter, e quater.

Per certi aspetti è simile al concordato preventivo, ma per certi altri aspetti presenta delle forti differenze.

Cominciamo col vedere i punti in comune tra P.R.O. e concordato preventivo

Aspetti in comune con il concordato preventivo

Innanzitutto precisiamo che si tratta di una procedura concorsuale riservata all’imprenditore non minore, quindi sopra le soglie di fallibilità.

E’ una procedura che – come il concordato preventivo – ha un giudice delegato, un commissario giudiziale, e una fase in cui si svolgono le operazioni di voto.

Il debitore non viene spossessato ma conserva poteri di gestione ordinaria e straordinaria, seppur nell’interesse dei creditori, e sotto il controllo del commissario.

Come nel concordato, occorre l’autorizzazione giudiziale per contrarre finanziamenti prededucibili oppure per concedere prelazioni opponibili alla massa.

Inoltre, come nel concordato, sono inefficaci le ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti l’iscrizione della domanda nel Registro Imprese.

Vigono inoltre le stesse regole del concordato preventivo anche in merito al funzionamento delle operazioni di voto, e alla formazione della maggioranza all’interno di una classe.


Gli atti compiuti in esecuzione del piano omologato, infine, hanno la caratteristica della irrevocabilità.

Quanto finora esposto sopra farebbe pensare ad una procedura “fotocopia” del concordato preventivo.

Al contrario, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è una procedura alquanto curiosa poiché possiede aspetti innovativi mai visti prima.

L’intenzione del codice della crisi è infatti quella di offrire alle imprese un nuovo strumento di risanamento debitorio, diverso dal classico concordato preventivo.

Vediamo dunque di seguito quali sono le principali differenze rispetto al concordato preventivo.

Differenze rispetto al concordato preventivo

Il tratto più innovativo e distintivo del P.R.O. è senz’altro la possibilità di distribuire il valore generato dal piano sostanzialmente “bypassando” completamente le cause legittime di prelazione (mentre invece ricordiamo che nel concordato preventivo in continuità questo è possibile però solo nella forma più “leggera” della cosiddetta “regola della priorità relativa”, e solo limitatamente all’attivo derivante dai flussi della continuità).

Altro aspetto innovativo è quello che è bypassabile il principio (sancito dal Codice Civile) secondo cui l’imprenditore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

In terzo luogo, non sono previsti particolari limiti o “paletti” al fatto che il piano sia di natura liquidatoria (a differenza del concordato preventivo dove i due “paletti” sono il pagamento minimo ai chirografari pari al 20%, e l’apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%).


Altro tratto distintivo è che nel P.R.O. il vaglio del Tribunale è molto più “leggero”: si limita a verificare la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi (nel concordato preventivo invece il vaglio del Tribunale riguarda la fattibilità qualora sia un concordato liquidatorio, e la non manifesta inidoneità a soddisfare i creditori qualora si tratti di concordato in continuità).

Un tratto assolutamente distintivo del PRO è che è strettamente richiesta l’unanimitàdelle classi, senza alcuna deroga (nel concordato preventivo invece basta il voto favorevole della maggioranza delle classi, e – qualora il concordato sia liquidatorio – anche il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto).


Nel Piano di Ristrutturazione soggetto a omologazione vi è inoltre maggiore vulnerabilità dell’imprenditore nel lasso di tempo ante-omologa. Sono infatti potenzialmente revocabili gli atti compiuti dal debitore dall’apertura della procedura fino all’omologa (tale aspetto non sussiste nel concordato preventivo, che quindi da questo punto di vista gode di una maggiore “protezione”).


Un aspetto purtroppo estremamente penalizzante del PRO è che non vi è nessun riferimento alla transazione fiscale o contributiva né al cram down. Di conseguenza è necessario avventurarsi nell’ardua impresa di procurarsi l’assenso degli enti competenti.

Ultimo tratto originale del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è che in caso di mancata omologa, è possibile “passare” al concordato preventivo per evitare la liquidazione giudiziale. Questo passaggio è possibile anche in senso inverso (cioè da concordato preventivo a PRO) purchè – attenzione – non siano ancora cominciate le operazioni di voto.

Conclusione

Possiamo sicuramente dire che il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sia una procedura innovativa e per certi aspetti “fuori dagli schemi”.

Tuttavia, il suo utilizzo pratico – ahimè – rischia di essere fortemente penalizzato da due elementi.

Il primo è l’impossibilità di proporre al suo interno una qualsiasi forma di transazione fiscale, pertanto non vi è alcun margine di trattativa sui debiti fiscali e previdenziali.

Il secondo è la necessità di procurarsi il consenso dell’Erario, notoriamente poco collaborativo in sede di votazioni.

Per ricevere una consulenza su quale sia lo strumento più indicato a risanare un’azienda, potete richiedere una consulenza tramite la sezione contatti.

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