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Piano di ristrutturazione soggetto a omologa:  breve identikit

Fanno parte dell’attuazione della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019) e sono disciplinati dai nuovi articoli 64-bis e 64-ter del Codice della crisi.

La grande novità è che questo strumento può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

E’ obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio della par condicio creditorum, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione.

In pratica è una sottospecie del concordato preventivo, da attivare con apposita istanza e documentazione allegata prevista dalla norma.

La procedura prevede l’obbligatoria suddivisione in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di tutti i creditori, compresi i lavoratori che dovranno essere segregati in una classe di creditori non votanti, in quanto pagati entro 30 giorni dall’omologa. Lavoratori la cui posizione giuridica presenta significative assonanze con quella dei creditori estranei negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Vi è poi un giudizio di ammissibilità, con il tribunale che verifica la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto. Valutazione che dovrà essere particolarmente accurata, visto che la corretta composizione delle classi può determinare alterazioni nella formazione delle maggioranze e condurre all’approvazione del piano con tutte le conseguenze che l’omologa può determinare in termini di deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali.

Come nella composizione negoziata. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nell’interesse dei creditori (scelta discutibile, considerato che si tratta di una procedura molto simile al concordato preventivo). Il giudizio di omologazione si apre soltanto nel caso in cui il piano di ristrutturazione sia approvato da tutte le classi.

Il creditore può proporre opposizione soltanto se ha contestato il difetto di convenienza nelle proprie osservazioni almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Almeno 15 giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del debitore. In pratica i creditori hanno solo 5 giorni per predisporre e depositare osservazioni, perdendo altrimenti il diritto di potersi successivamente opporre all’omologa di una proposta anche se essa si tramuta nel mancato riconoscimento di un soddisfacimento privilegiato perché in deroga agli articoli 2740, 2741, 2777 e 2778 del Codice civile.

Fonte: Italia Oggi 18/03/2022

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