Piano di ristrutturazione soggetto a omologa: breve identikit
Fanno parte
dell’attuazione della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019) e sono
disciplinati dai nuovi articoli 64-bis e 64-ter del Codice della crisi.
La grande novità
è che questo strumento può prescindere dalle regole distributive delle
procedure concorsuali ma può essere omologato solo se approvato da tutte le
parti interessate in ciascuna classe di voto.
E’ obbligatoria
la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei, e consente di distribuire il ricavato del piano
in deroga al principio della par condicio creditorum, facendo salvi i diritti
dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione.
In pratica è una
sottospecie del concordato preventivo, da attivare con apposita istanza e
documentazione allegata prevista dalla norma.
La procedura
prevede l’obbligatoria suddivisione in classi, secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei, di tutti i creditori, compresi i lavoratori che
dovranno essere segregati in una classe di creditori non votanti, in quanto
pagati entro 30 giorni dall’omologa. Lavoratori la cui posizione giuridica
presenta significative assonanze con quella dei creditori estranei negli
accordi di ristrutturazione dei debiti.
Vi è poi un
giudizio di ammissibilità, con il tribunale che verifica la sola ritualità
della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le
operazioni di voto. Valutazione che dovrà essere particolarmente accurata,
visto che la corretta composizione delle classi può determinare alterazioni
nella formazione delle maggioranze e condurre all’approvazione del piano con
tutte le conseguenze che l’omologa può determinare in termini di deroga alle
regole distributive delle procedure concorsuali.
Come nella
composizione negoziata. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
nell’interesse dei creditori (scelta discutibile, considerato che si tratta di
una procedura molto simile al concordato preventivo). Il giudizio di
omologazione si apre soltanto nel caso in cui il piano di ristrutturazione sia
approvato da tutte le classi.
Il creditore può
proporre opposizione soltanto se ha contestato il difetto di convenienza nelle
proprie osservazioni almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto. Almeno 15 giorni prima della data stabilita per il voto il commissario
giudiziale illustra ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del
debitore. In pratica i creditori hanno solo 5 giorni per predisporre e
depositare osservazioni, perdendo altrimenti il diritto di potersi
successivamente opporre all’omologa di una proposta anche se essa si tramuta
nel mancato riconoscimento di un soddisfacimento privilegiato perché in deroga
agli articoli 2740, 2741, 2777 e 2778 del Codice civile.
Fonte: Italia
Oggi 18/03/2022
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