Perdite da bilancio 2021: effetti sul capitale sociale rinviati di 5 anni
Anche le perdite
qualificate emerse nel bilancio dell’esercizio 2021 non fanno scattare, per un
periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle
Spa e delle Srl.
Facciamo una
premessa: il decreto Liquidità ha previsto che alle perdite emerse
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del
codice civile per SRL e SPA, e non operano le relative cause di scioglimento
per riduzione o perdita del capitale sociale.
In pratica, per
l’esercizio 2020 sono state disapplicate le norme riguardanti gli obblighi di
riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo, l’obbligo
di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di
sotto dei minimi legali e infine le cause di scioglimento in presenza di
perdite qualificate. La perdita, conclude la disposizione, dovrà rientrare al
di sotto del terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo.
Il decreto
Milleproroghe ha esteso tale agevolazione anche alle perdite 2021: quindi,
nella chiusura di tale bilancio, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale
da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori
dovranno convocare l’assemblea e l’assemblea potrà avvalersi (in alternativa
alla ricostituzione del capitale) del rinvio fino alla approvazione del
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio
successivo). L’assemblea che approva il bilancio 2026 delibererà di
conseguenza.
Fonte: sole24ore
24/02/2022
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