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Perdite da bilancio 2021:  effetti sul capitale sociale rinviati di 5 anni

Anche le perdite qualificate emerse nel bilancio dell’esercizio 2021 non fanno scattare, per un periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle Spa e delle Srl.

Facciamo una premessa: il decreto Liquidità ha previsto che alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile per SRL e SPA, e non operano le relative cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

In pratica, per l’esercizio 2020 sono state disapplicate le norme riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo, l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei minimi legali e infine le cause di scioglimento in presenza di perdite qualificate. La perdita, conclude la disposizione, dovrà rientrare al di sotto del terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo.

Il decreto Milleproroghe ha esteso tale agevolazione anche alle perdite 2021: quindi, nella chiusura di tale bilancio, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea e l’assemblea potrà avvalersi (in alternativa alla ricostituzione del capitale) del rinvio fino alla approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio successivo). L’assemblea che approva il bilancio 2026 delibererà di conseguenza.

Fonte: sole24ore 24/02/2022

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