L’agenzia delle
Entrate, di fronte a proposte di soddisfacimento poco invitanti (spesso
formulate in contesti liquidatori) sta sostenendo in alcuni casi che la
transazione fiscale dovrebbe essere preferibilmente invocata (quanto meno per
l’accordo di ristrutturazione), solo in presenza di uno stato di crisi
reversibile e della dimostrata capacità dell’impresa di riacquistare
redditività attraverso la pianificazione di interventi di natura economica e
finanziaria. Tale argomentazione è però destinata ad essere sonoramente
“bocciata” a livello giurisprudenziale. Infatti, il legislatore ha stabilito
che dev’essere la convenienza – e non la prosecuzione dell’attività
dell’impresa – il criterio da utilizzare per la valutazione della proposta di
transazione, cioè il fattore che segna il discrimine tra le proposte che devono
essere approvate e quelle che devono essere rigettate. E anche in un contesto liquidatorio
la transazione può permettere un soddisfacimento dei crediti tributari più
elevato e più conveniente per l’Erario.
Fonte: sole24ore 20 Settembre 2021
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