Blog

Vedi tutti gli articoli

L’imprenditore agricolo sopra soglia ora può applicare la Legge Fallimentare

La composizione negoziata della crisi d’impresa è utilizzabile da tutti,  quindi assimila dell’imprenditore agricolo agli altri imprenditori. Esso diviene così fallibile quando supera i limiti dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare, rimanendo non fallibile solo «sotto soglia» ove mantiene l’applicabilità della procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012. In pratica per l’imprenditore agricolo c’è la piena equiparazione a quello commerciale, divenendo soggetto alle procedure concorsuali dalle quali è stato sempre escluso soggettivamente, con possibilità di accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012. L’imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza potrà dunque chiedere alla Camera di commercio competente la nomina di un «esperto indipendente» che individui soluzioni per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Se l’imprenditore agricolo supera i limiti dimensionali della legge fallimentare e si trova in situazioni di crisi di cui all’articolo 2, non può accedere alle procedure del sovraindebitamento ex lege 3/2012 ma a quelle ora previste dalla legge fallimentare e, in futuro, dal Codice della crisi d’impresa. L’accesso alla procedura di sovraindebitamento sarà, quindi, possibile solo per aziende agricole di modesta dimensione, con limiti che devono tutti venire rispettati per un triennio: attivo patrimoniale annuo non oltre 300mila euro; ricavi lordi annui non oltre 200mila euro; debiti totali per 500mila euro.

Fonte: sole24ore 30 Settembre 2021

Segui Studio Passantino su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornato!

Vedi tutti gli articoli