L’imprenditore agricolo sopra soglia ora può applicare la Legge Fallimentare
La composizione
negoziata della crisi d’impresa è utilizzabile da tutti, quindi assimila dell’imprenditore agricolo
agli altri imprenditori. Esso diviene così fallibile quando supera i limiti
dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare, rimanendo non
fallibile solo «sotto soglia» ove mantiene l’applicabilità della procedura di
sovraindebitamento ex lege 3/2012. In pratica per l’imprenditore agricolo c’è
la piena equiparazione a quello commerciale, divenendo soggetto alle procedure
concorsuali dalle quali è stato sempre escluso soggettivamente, con possibilità
di accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012.
L’imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza potrà
dunque chiedere alla Camera di commercio competente la nomina di un «esperto
indipendente» che individui soluzioni per il superamento della crisi, anche
mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Se l’imprenditore
agricolo supera i limiti dimensionali della legge fallimentare e si trova in
situazioni di crisi di cui all’articolo 2, non può accedere alle procedure del
sovraindebitamento ex lege 3/2012 ma a quelle ora previste dalla legge
fallimentare e, in futuro, dal Codice della crisi d’impresa. L’accesso alla
procedura di sovraindebitamento sarà, quindi, possibile solo per aziende
agricole di modesta dimensione, con limiti che devono tutti venire rispettati
per un triennio: attivo patrimoniale annuo non oltre 300mila euro; ricavi lordi
annui non oltre 200mila euro; debiti totali per 500mila euro.
Fonte: sole24ore 30 Settembre 2021
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