Nuovo concordato preventivo: si punta alla continuità
Il
principale oggetto di intervento del nuovo decreto è costituito dalla normativa
sul concordato preventivo in continuità aziendale, con ritocchi al concordato
meramente liquidatorio e a quello con assuntore. L’intento generale delle
modifiche è quello di garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore,
valorizzare il consenso dei creditori e ridurre il ruolo del tribunale. Vengono
infine modificate le regole di maggioranza e di distribuzione dell’attivo
concordatario.
Ma vediamo
più da vicino le novità introdotte nel concordato in continuità:
– viene
semplificata la fase di ammissione, con un ridotto accertamento da parte del
tribunale;
– vengono
modificate le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, con una doppia
regola distributiva secondo la quale il valore di liquidazione dell’impresa va
ripartito secondo la regola di priorità assoluta, mentre il valore di
continuità (cioè la ricchezza che l’impresa produce continuando ad operare) può
essere ripartito con i principi della priorità relativa;
– viene
eliminata la doppia maggioranza, per crediti e per classi, con previsione della
sola maggioranza per classi;
– viene
adottato il concetto di parti interessate introdotto dalla direttiva con
l’obbligatorietà della formazione delle classi anche per i creditori
privilegiati (che nel sistema attuale non votano se pagati integralmente),
prevedendo tuttavia una deroga per i privilegiati che vengono pagati, secondo
il piano, in denaro ed in tempi brevi rispetto all’omologazione;
– viene
introdotto il requisito dell’unanimità delle classi per l’approvazione della
proposta e del piano ;
– in caso
di dissenso di una o più classi (ma anche se vota favorevolmente una sola
classe), viene introdotta la possibilità di chiedere comunque l’omologazione
con precedente ristrutturazione trasversale da parte del tribunale;
– viene
prevista la possibilità della contestazione da parte di ciascun creditore
dissenziente in punto di convenienza della proposta rispetto al trattamento che
riceverebbe in caso di liquidazione;
– viene
prevista la revisione del giudizio di omologazione nel quale, se è stata
raggiunta l’unanimità delle classi, il tribunale svolge una semplice verifica
formale mentre se non c’è l’unanimità, può chiedersi la ristrutturazione
trasversale.
Fonte: Italia
Oggi 18/03/2022
Contattaci per saperne di più !
E seguici su Facebook e Linkedin per
essere sempre aggiornato!