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Nuovo concordato preventivo: si punta alla continuità

Il principale oggetto di intervento del nuovo decreto è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, con ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. L’intento generale delle modifiche è quello di garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore, valorizzare il consenso dei creditori e ridurre il ruolo del tribunale. Vengono infine modificate le regole di maggioranza e di distribuzione dell’attivo concordatario.

Ma vediamo più da vicino le novità introdotte nel concordato in continuità:

– viene semplificata la fase di ammissione, con un ridotto accertamento da parte del tribunale;

– vengono modificate le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, con una doppia regola distributiva secondo la quale il valore di liquidazione dell’impresa va ripartito secondo la regola di priorità assoluta, mentre il valore di continuità (cioè la ricchezza che l’impresa produce continuando ad operare) può essere ripartito con i principi della priorità relativa;

– viene eliminata la doppia maggioranza, per crediti e per classi, con previsione della sola maggioranza per classi;

– viene adottato il concetto di parti interessate introdotto dalla direttiva con l’obbligatorietà della formazione delle classi anche per i creditori privilegiati (che nel sistema attuale non votano se pagati integralmente), prevedendo tuttavia una deroga per i privilegiati che vengono pagati, secondo il piano, in denaro ed in tempi brevi rispetto all’omologazione;

– viene introdotto il requisito dell’unanimità delle classi per l’approvazione della proposta e del piano ;

– in caso di dissenso di una o più classi (ma anche se vota favorevolmente una sola classe), viene introdotta la possibilità di chiedere comunque l’omologazione con precedente ristrutturazione trasversale da parte del tribunale;

– viene prevista la possibilità della contestazione da parte di ciascun creditore dissenziente in punto di convenienza della proposta rispetto al trattamento che riceverebbe in caso di liquidazione;

– viene prevista la revisione del giudizio di omologazione nel quale, se è stata raggiunta l’unanimità delle classi, il tribunale svolge una semplice verifica formale mentre se non c’è l’unanimità, può chiedersi la ristrutturazione trasversale.

Fonte: Italia Oggi 18/03/2022

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