Nuovi accordi a efficacia estesa: ecco le novità
I “nuovi”
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ora prevedono che – nei soli
casi di prosecuzione dell’attività aziendale, in via diretta o indiretta – gli
effetti dell’accordo di ristrutturazione siano, appunto, estesi anche ai
creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata
tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Questa norma, che in precedenza era destinata ai soli creditori rappresentati
da banche e intermediari finanziari, oggi si può invece applicare anche ai
fornitori e alle altre categorie di creditori (ad esempio gli enti pubblici).
Ciò significa, ad esempio, che l’imprenditore in crisi potrà fare aderire i
fornitori a una determinata proposta – moratoria e/o stralcio e/o attribuzione
di strumenti finanziari partecipativi – anche se non tutti sono d’accordo. Sarà
sufficiente che i fornitori aderenti siano almeno pari al 75% del totale della
categoria, e che sia prevista per loro una soddisfazione in misura non
inferiore rispetto a quella derivante dalle alternative concretamente
praticabili. La novità è rilevante, e di sicuro interesse: sino a oggi,
infatti, ogni volta che un creditore non bancario non aderiva agli accordi,
doveva essere pagato per intero nei 120 giorni dalla scadenza del credito
ovvero dalla omologazione. Ora, se il 75% dei creditori della sua categoria
sarà d’accordo, questi pagamenti potranno essere evitati, estendendo ai
dissenzienti il trattamento previsto per gli aderenti.
Fonte: sole24ore 26 Agosto 2021
Segui Studio Passantino su Facebook
e Linkedin per essere sempre aggiornato!