Nelle aziende in crisi misure protettive fino a 12 mesi
Il Codice
della crisi entrerà in vigore il 15 luglio. Da quella data non soltanto
scomparirà finalmente dal nostro ordinamento il termine “fallimento”, si
assisterà ad un nuovo scenario.
La novità
più rilevante, sul piano applicativo, è rappresentata dalla previsione che
fissa in 12 mesi la durata complessiva delle misure protettive accordabili
all’impresa in crisi fino all’omologazione del quadro di ristrutturazione o
all’apertura della procedura d’insolvenza.
Centrale
sarà il ruolo degli organi di amministrazione e controllo nel verificare
l’adeguatezza degli assetti dell’impresa ai fini della tempestiva percezione
dei segnali di crisi.
Il nuovo
quadro infatti enfatizza i doveri degli amministratori di puntuale attivazione
degli strumenti di contrasto alla crisi, a partire dal percorso di composizione
negoziata che costituisce la premessa per accedere al concordato semplificato
liquidatorio e per estendere ai creditori non aderenti gli accordi di
ristrutturazione (basterà l’adesione del 60% per trascinare il restante 40),
imponendo sin dall’avvio delle trattative pregnanti doveri di collaborazione ai
creditori. La composizione negoziata sancisce l’abbandono della procedura di
allerta inizialmente prevista dal Codice del 2019: uno dei pregi del nuovo
testo è infatti il tramonto dell’impostazione burocratica e punitiva che
caratterizzava la prima versione, e una maggiore enfasi all’aspetto
negoziale.
Infatti,
in capo alle banche e soprattutto ai cessionari dei crediti bancari, sino a
ieri riottosi alla negoziazione, si prevede un obbligo di partecipare alle
trattative in modo attivo e informato, dando riscontri in tempi rapidi e
impedendo di invocare l’accesso alla composizione negoziata come causa di
revoca (e, ora si precisa, anche di sospensione) degli affidamenti concessi.
Fonte: sole24ore 19/06/2022
Seguiteci su Facebook e Linkedin per
essere sempre aggiornati!