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Nelle aziende in crisi misure protettive fino a 12 mesi

Il Codice della crisi entrerà in vigore il 15 luglio. Da quella data non soltanto scomparirà finalmente dal nostro ordinamento il termine “fallimento”, si assisterà ad un nuovo scenario.

La novità più rilevante, sul piano applicativo, è rappresentata dalla previsione che fissa in 12 mesi la durata complessiva delle misure protettive accordabili all’impresa in crisi fino all’omologazione del quadro di ristrutturazione o all’apertura della procedura d’insolvenza.

Centrale sarà il ruolo degli organi di amministrazione e controllo nel verificare l’adeguatezza degli assetti dell’impresa ai fini della tempestiva percezione dei segnali di crisi.

Il nuovo quadro infatti enfatizza i doveri degli amministratori di puntuale attivazione degli strumenti di contrasto alla crisi, a partire dal percorso di composizione negoziata che costituisce la premessa per accedere al concordato semplificato liquidatorio e per estendere ai creditori non aderenti gli accordi di ristrutturazione (basterà l’adesione del 60% per trascinare il restante 40), imponendo sin dall’avvio delle trattative pregnanti doveri di collaborazione ai creditori. La composizione negoziata sancisce l’abbandono della procedura di allerta inizialmente prevista dal Codice del 2019: uno dei pregi del nuovo testo è infatti il tramonto dell’impostazione burocratica e punitiva che caratterizzava la prima versione, e una maggiore enfasi all’aspetto negoziale. 

Infatti, in capo alle banche e soprattutto ai cessionari dei crediti bancari, sino a ieri riottosi alla negoziazione, si prevede un obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, dando riscontri in tempi rapidi e impedendo di invocare l’accesso alla composizione negoziata come causa di revoca (e, ora si precisa, anche di sospensione) degli affidamenti concessi.

Fonte: sole24ore 19/06/2022

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