Blog

Vedi tutti gli articoli

Negli accordi 182-bis intervento meno invasivo del Tribunale

Il tribunale deve solo verificare che l’accordo di ristrutturazione dei debiti 182bis stipulato dall’imprenditore in crisi con i creditori rispetti i presupposti di legge e garantisca la concreta attuabilità del piano. Non deve svolgere una valutazione ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice del professionista incaricato della verifica sulle concrete prospettive di realizzo, sempre che non siano state proposte opposizioni da parte dei creditori.

Il tribunale non può inoltre negare l’omologazione per inadempimenti di carattere formale o per il mancato rispetto di termini perché la procedura non è caratterizzata da preclusioni rigide o da espresse sanzioni di decadenza.

Così la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 gennaio 2022 disegna i limiti del sindacato del Tribunale sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e ne sottolinea la natura prevalentemente privatistica.

Un’impostazione in sintonia con precedenti pronunce giurisprudenziali, secondo cui l’accordo si perfeziona con l’accettazione della proposta da parte dei crediti titolari di almeno il 60% dei crediti, secondo cui l’ adesione può essere manifestata in qualsiasi modo che dia certezza della provenienza: non è subordinata a rigide formalità non espressamente previste. Sempre secondo la giurisprudenza gli accordi di ristrutturazione non fanno parte di una procedura concorsuale: sono atti di autonomia negoziale che producono gli effetti del contratto fin dalla stipula.

Fonte: Italia Oggi 21/03/2022

Contattaci per saperne di più !

E seguici su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornato!

 

Vedi tutti gli articoli