Negli accordi 182-bis intervento meno invasivo del Tribunale
Il
tribunale deve solo verificare che l’accordo di ristrutturazione dei debiti
182bis stipulato dall’imprenditore in crisi con i creditori rispetti i presupposti
di legge e garantisca la concreta attuabilità del piano. Non deve svolgere una
valutazione ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice
del professionista incaricato della verifica sulle concrete prospettive di
realizzo, sempre che non siano state proposte opposizioni da parte dei
creditori.
Il
tribunale non può inoltre negare l’omologazione per inadempimenti di carattere
formale o per il mancato rispetto di termini perché la procedura non è
caratterizzata da preclusioni rigide o da espresse sanzioni di decadenza.
Così la
sentenza della Corte di appello di Milano del 14 gennaio 2022 disegna i limiti
del sindacato del Tribunale sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e ne
sottolinea la natura prevalentemente privatistica.
Un’impostazione
in sintonia con precedenti pronunce giurisprudenziali, secondo cui l’accordo si
perfeziona con l’accettazione della proposta da parte dei crediti titolari di
almeno il 60% dei crediti, secondo cui l’ adesione può essere manifestata in
qualsiasi modo che dia certezza della provenienza: non è subordinata a rigide
formalità non espressamente previste. Sempre secondo la giurisprudenza gli
accordi di ristrutturazione non fanno parte di una procedura concorsuale: sono
atti di autonomia negoziale che producono gli effetti del contratto fin dalla
stipula.
Fonte: Italia
Oggi 21/03/2022
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