Le “nuove” segnalazioni che responsabilizzano l’impresa
Potremmo
chiamarle segnalazioni “soft”, oppure segnalazioni “responsabili”. La verità è
che l’imprenditore per ora non verrà messo alla gogna per le sue inadempienze
erariali. Almeno fino al 31.12.2023. Attenzione però a non abbassare la
guardia, e soprattutto a capire meglio cosa è accaduto, e che cosa accadrà.
L’attuale norma
ora prevede che venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo
della stessa:
1) da parte dell’Inps, il ritardo di
oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le
imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti
nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei
predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;
2) da parte dell’agenzia delle Entrate,
l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante
dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila
euro;
3) da parte dell’agenzia delle
Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione,
scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila
euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a
500mila euro.
Le segnalazioni
sono inviate di norma entro 60 giorni dall’accertamento di tali omissioni, e
contengono l’invito ad attivare la composizione negoziata, poiché con tutta
probabilità l’azienda ne ha bisogno. Non è tuttavia prevista una sanzione per
l’imprenditore che ignori la segnalazione, quindi questi potrebbe omettere di
trarne le dovute conclusioni.
Proprio per
questo motivo la norma stabilisce che la segnalazione venga inviata anche
all’organo di controllo, che è obbligato a segnalare all’imprenditore il
verificarsi dei presupposti che suggeriscono di accedere alla composizione
negoziata. L’adempimento di detto obbligo rileva ai fini della valutazione
delle responsabilità dell’organo stesso ai sensi dell’articolo 2407 del Codice
civile.
Pertanto, è da
ritenersi che il collegio sindacale non possa lasciar cadere nel vuoto la
segnalazione ricevuta e che, qualora gli amministratori della società non diano
una risposta adeguata alle segnalazioni loro pervenute, seppur in assenza dell’attivazione
di un procedimento esterno all’azienda debba valutare se presentare al
Tribunale una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella
gestione della situazione di crisi.
Fonte: sole24ore 30 Dicembre 2021
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