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Le “nuove” segnalazioni che responsabilizzano l’impresa

Potremmo chiamarle segnalazioni “soft”, oppure segnalazioni “responsabili”. La verità è che l’imprenditore per ora non verrà messo alla gogna per le sue inadempienze erariali. Almeno fino al 31.12.2023. Attenzione però a non abbassare la guardia, e soprattutto a capire meglio cosa è accaduto, e che cosa accadrà.

L’attuale norma ora prevede che venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo della stessa:

1)           da parte dell’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;

2)           da parte dell’agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;

3)           da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

Le segnalazioni sono inviate di norma entro 60 giorni dall’accertamento di tali omissioni, e contengono l’invito ad attivare la composizione negoziata, poiché con tutta probabilità l’azienda ne ha bisogno. Non è tuttavia prevista una sanzione per l’imprenditore che ignori la segnalazione, quindi questi potrebbe omettere di trarne le dovute conclusioni.

Proprio per questo motivo la norma stabilisce che la segnalazione venga inviata anche all’organo di controllo, che è obbligato a segnalare all’imprenditore il verificarsi dei presupposti che suggeriscono di accedere alla composizione negoziata. L’adempimento di detto obbligo rileva ai fini della valutazione delle responsabilità dell’organo stesso ai sensi dell’articolo 2407 del Codice civile.

Pertanto, è da ritenersi che il collegio sindacale non possa lasciar cadere nel vuoto la segnalazione ricevuta e che, qualora gli amministratori della società non diano una risposta adeguata alle segnalazioni loro pervenute, seppur in assenza dell’attivazione di un procedimento esterno all’azienda debba valutare se presentare al Tribunale una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi.

Fonte: sole24ore 30 Dicembre 2021

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