Blog

Vedi tutti gli articoli

Illegittima l’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale

Secondo la CTP di Parma, è illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale se risulta la relativa annotazione nell’atto di matrimonio. L’ufficio, inoltre, può agevolmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’opponibilità del fondo, così valutando la legittimità dell’eventuale misura.

Il contenzioso nasce dal fatto che un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l’iscrizione di ipoteca effettuata dall’agenzia delle Entrate-Riscossione su un proprio bene immobiliare conferito in un fondo patrimoniale. Tra le difese, veniva evidenziato che i crediti sottostanti alla misura cautelare erano legati a scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L’ufficio, nel merito, rilevava che il fondo patrimoniale non rappresenta un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni conferiti, salvo che il debito sia stato effettuato per esigenze e finalità estranee a quelle familiari.

Il collegio di Parma accoglieva il ricorso, affermando che secondo giurisprudenza consolidata (ad esempio, Cassazione 29983/2021) per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, anche attraverso l’iscrizione ipotecaria, il debitore opponente deve dimostrare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità, sia che il suo debito deriva da scopi estranei ai bisogni della famiglia. A tal fine occorre che l’indagine si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, riscontrando la riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato sia l’atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale, sia l’estratto di matrimonio in calce al quale era stata menzionata la convenzione matrimoniale. Secondo il Codice civile (art. 167) la costituzione del fondo patrimoniale deve prevedere l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. Un elemento, peraltro, poteva essere facilmente riscontrato dall’Agenzia.

Fonte:  sole24ore  25/07/2022

 

Per ulteriori approfondimenti visitare la sezione “focus tecnici” del nostro blog o seguite la nostra pagina Linkedin di studio

Vedi tutti gli articoli