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Credito IVA su fallimenti recuperabile anche senza insinuazione

L’IVA relativa al credito vantato nei confronti di un soggetto fallito può essere recuperata anche se non ci si insinua al passivo fallimentare. La detrazione può avvenire nell’anno d’apertura della procedura o in quello della sua chiusura. In caso di mancata emissione della nota di credito, ma solo a determinate condizioni, i rimedi estremi sono la presentazione di una dichiarazione integrativa o la richiesta di rimborso.

L’attuale norma consente l’emissione della nota di credito nei confronti dei debitori assoggettati a procedura concorsuale a partire dalla data di apertura della stessa. Nel caso del fallimento, il riferimento temporale per l’emissione del documento (e il recupero dell’imposta) è la data della relativa sentenza dichiarativa.

Il termine ultimo per la sua emissione è quello previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura;

La detrazione va esercitata nella liquidazione periodica in cui confluisce la nota di variazione o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della stessa.

Fonte: sole24ore 14/02/2022

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