L’IVA relativa
al credito vantato nei confronti di un soggetto fallito può essere recuperata
anche se non ci si insinua al passivo fallimentare. La detrazione può avvenire
nell’anno d’apertura della procedura o in quello della sua chiusura. In caso di
mancata emissione della nota di credito, ma solo a determinate condizioni, i
rimedi estremi sono la presentazione di una dichiarazione integrativa o la
richiesta di rimborso.
L’attuale norma
consente l’emissione della nota di credito nei confronti dei debitori
assoggettati a procedura concorsuale a partire dalla data di apertura della
stessa. Nel caso del fallimento, il riferimento temporale per l’emissione del
documento (e il recupero dell’imposta) è la data della relativa sentenza
dichiarativa.
Il termine
ultimo per la sua emissione è quello previsto per la presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura;
La detrazione va
esercitata nella liquidazione periodica in cui confluisce la nota di variazione
o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione
della stessa.
Fonte: sole24ore
14/02/2022
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