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Composizione negoziata e compenso dell’esperto “trattabile”: ecco le novità

Il compenso degli esperti che affiancano gli imprenditori in difficoltà nel percorso della composizione negoziata diventa più flessibile, creando spazi di contrattazione che crescono all’aumentare dell’attivo dell’azienda.

Dal 15 luglio vengono introdotte nuove fasce di remunerazione, con importo stabilito alla fine in base ai risultati avuti dal professionista.

Le percentuali fisse vengono sostituite da un range di valori all’interno dei quali le parti dovranno accordarsi tenendo conto «dell’opera prestata, della complessità, del contributo dato alla negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative».

Le nuove regole si applicano a tutte le liquidazioni disposte dal 15 luglio anche se le composizioni negoziate sono partite prima.

La base di calcolo resta l’attivo dell’impresa, né cambia la suddivisione in scaglioni. Al posto della percentuale fissa c’è però una forchetta che genera un divario fra i compensi “possibili” che, all’aumentare dell’attivo , diventa sempre più importane e amplia, di conseguenza, i margini di trattativa fra professionista e impresa, cui spetta il pagamento. A pesare sarà anche l’esito della composizione e cioé l’individuazione di una via di uscita dalla crisi. Se le parti non raggiungono un accordo, il compenso viene definito dalla commissione che ha nominato l’esperto.

Le nuove norme modificano inoltre le regole per individuare l’attivo da considerare se gli ultimi tre bilanci non sono disponibili (la loro media è la base di calcolo per il compenso dell’esperto). Il riferimento non sono più le ultime tre dichiarazioni dei redditi ma l’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di sessanta giorni prima della richiesta di composizione negoziata e già inserita nella piattaforma informatica.

Gli importi dei compensi non potranno comunque scendere sotto i 4mila euro o superare i 400mila. Solo nel caso in cui la composizione negoziata non parte perché l’imprenditore che l’ha chiesta non compare di fronte all’esperto o quando, dopo il primo incontro, ne viene disposta l’archiviazione, il compenso è stabilito in misura fissa, pari a 500 euro. Nessuna novità anche per i casi che aumentano o riducono gli importi in base alla complessità della trattativa e, in particolare, al numero dei creditori e delle parti che vi partecipano (esclusi i lavoratori e le rappresentanze sindacali).

Gli importi possono anche raddoppiare in caso di esito positivo della composizione negoziata e conclusione di un contratto con i creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, di una convenzione di moratoria o di un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto (in quest’ultimo caso si aggiunge un ulteriore 10%). Un aumento del 100% scatta anche quando non si arriva a una soluzione e si chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fonte:  sole24ore  25/07/2022

 

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