Composizione negoziata e compenso dell’esperto “trattabile”: ecco le novità
Il compenso degli esperti che
affiancano gli imprenditori in difficoltà nel percorso della composizione
negoziata diventa più flessibile, creando spazi di contrattazione che crescono
all’aumentare dell’attivo dell’azienda.
Dal 15 luglio vengono introdotte
nuove fasce di remunerazione, con importo stabilito alla fine in base ai
risultati avuti dal professionista.
Le percentuali fisse vengono
sostituite da un range di valori all’interno dei quali le parti dovranno
accordarsi tenendo conto «dell’opera prestata, della complessità, del
contributo dato alla negoziazione e della sollecitudine con cui sono state
condotte le trattative».
Le nuove regole si applicano a
tutte le liquidazioni disposte dal 15 luglio anche se le composizioni negoziate
sono partite prima.
La base di calcolo resta l’attivo
dell’impresa, né cambia la suddivisione in scaglioni. Al posto della
percentuale fissa c’è però una forchetta che genera un divario fra i compensi
“possibili” che, all’aumentare dell’attivo , diventa sempre più importane e
amplia, di conseguenza, i margini di trattativa fra professionista e impresa,
cui spetta il pagamento. A pesare sarà anche l’esito della composizione e cioé
l’individuazione di una via di uscita dalla crisi. Se le parti non raggiungono
un accordo, il compenso viene definito dalla commissione che ha nominato l’esperto.
Le nuove norme modificano inoltre
le regole per individuare l’attivo da considerare se gli ultimi tre bilanci non
sono disponibili (la loro media è la base di calcolo per il compenso
dell’esperto). Il riferimento non sono più le ultime tre dichiarazioni dei
redditi ma l’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria
aggiornata a non più di sessanta giorni prima della richiesta di composizione
negoziata e già inserita nella piattaforma informatica.
Gli importi dei compensi non
potranno comunque scendere sotto i 4mila euro o superare i 400mila. Solo nel
caso in cui la composizione negoziata non parte perché l’imprenditore che l’ha
chiesta non compare di fronte all’esperto o quando, dopo il primo incontro, ne
viene disposta l’archiviazione, il compenso è stabilito in misura fissa, pari a
500 euro. Nessuna novità anche per i casi che aumentano o riducono gli importi
in base alla complessità della trattativa e, in particolare, al numero dei
creditori e delle parti che vi partecipano (esclusi i lavoratori e le
rappresentanze sindacali).
Gli importi possono anche
raddoppiare in caso di esito positivo della composizione negoziata e
conclusione di un contratto con i creditori che assicuri la continuità
aziendale per almeno due anni, di una convenzione di moratoria o di un accordo
sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto (in quest’ultimo caso si
aggiunge un ulteriore 10%). Un aumento del 100% scatta anche quando non si
arriva a una soluzione e si chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti.
Fonte: sole24ore 25/07/2022
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