L’evento
sfortunato esclude la società di comodo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione,
la quale ha affermato che la sfortuna e l’incapacità di produrre ricavi sono
fattori sufficienti per disapplicare la norma sulle società di comodo. Inoltre,
non è necessario che tali situazioni abbiano carattere straordinario poiché la
nozione di «impossibilità» va intesa in senso elastico e non in termini
assoluti, quanto piuttosto economici. Ad esempio uno specifico fatto, non
dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore e che impedisca lo
svolgimento dell’attività produttiva. Si rammenta che la disciplina sulle
società di comodo prevede l’applicazione di determinati coefficienti al valore
dei beni patrimoniali di una società, per determinare i ricavi minimi. Lo scopo
sarebbe quello di disincentivare l’uso improprio delle società, evitando cioè
che diventino uno strumento per conseguire scopi, anche di natura fiscale,
diversi e distorti. Il contribuente può escludere l’applicazione di tale regime
quando dimostri la sussistenza di situazioni che abbiano reso impossibile il
conseguimento dei ricavi.
Fonte: sole24ore 25 Agosto 2021
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