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Aziende in difficoltà protette dall’accusa di società “di comodo”

L’evento sfortunato esclude la società di comodo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la sfortuna e l’incapacità di produrre ricavi sono fattori sufficienti per disapplicare la norma sulle società di comodo. Inoltre, non è necessario che tali situazioni abbiano carattere straordinario poiché la nozione di «impossibilità» va intesa in senso elastico e non in termini assoluti, quanto piuttosto economici. Ad esempio uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore e che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva. Si rammenta che la disciplina sulle società di comodo prevede l’applicazione di determinati coefficienti al valore dei beni patrimoniali di una società, per determinare i ricavi minimi. Lo scopo sarebbe quello di disincentivare l’uso improprio delle società, evitando cioè che diventino uno strumento per conseguire scopi, anche di natura fiscale, diversi e distorti. Il contribuente può escludere l’applicazione di tale regime quando dimostri la sussistenza di situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

Fonte: sole24ore 25 Agosto 2021

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