Rivalutazione quote 2022: come evitare contestazioni
Per sfruttare a pieno la
riapertura della rivalutazione introdotta dall’articolo 29 del Dl 17/2022, è
necessario valutare anche il contesto più ampio all’interno del quale si
inserisce.
La novellata normativa
consentirà di rivalutare ai fini fiscali le partecipazioni possedute al 1°
gennaio 2022 attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% entro il
15 novembre 2022, e vi sarà l’opportunità di ottimizzare il carico fiscale
nell’ambito di operazioni di cessione di quote di partecipazione in società.
Tali operazioni devono
tuttavia essere correttamente inquadrate per scongiurare eventuali controlli.
L’articolo 10-bis della legge 212/2000 prevede, infatti, che un’operazione
possa essere qualificata fiscalmente abusiva in presenza dei seguenti
presupposti:
– la
realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
– l’assenza
di sostanza economica;
– l’essenzialità
del conseguimento di un vantaggio fiscale.
È pertanto importante
non solo giustificare le rivalutazioni e cessioni di partecipazioni mediante
valide ragioni extra-fiscali, che rispondono quindi a logiche di
riorganizzazione e di passaggio generazionale, ma anche fare attenzione alle
modalità con cui queste operazioni vengono attuate.
Il passato ci insegna
che l’Agenzia delle Entrate guarda con sospetto determinate operazioni. Ad
esempio, oltre a contestare le operazioni circolari (cessione indiretta a se
stessi), spesso il Fisco aggredisce le operazioni di cessione a soggetti terzi
o facenti parte della stessa famiglia di partecipazioni previamente rivalutate,
con l’intento di trasformare artificiosamente redditi di capitale (derivanti da
recesso del socio e liquidazione da parte della società – art 47 TUIR ) in
redditi diversi o in plusvalenze imponibili (art. 67 TUIR)
E’ bene puntualizzare
che l’Agenzia non contesta a priori tali acquisizioni, ma risultano
fondamentali le modalità con cui esse vengono eseguite, affinchè il
contribuente possa dimostrare la sua buona fede.
Fonte: sole24ore 04/07/2022
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