Termine saldo prezzo aste giudiziarie: vige la sospensione feriale ?
Tema
dibattuto e a quanto pare turbolento anche “ai piani alti” della
giurisprudenza. Infatti, la sentenza 18421/22 della Cassazione in tema di saldo
prezzo nell’esecuzione forzata, ribaltando un precedente orientamento (la
sentenza 12004/12), afferma che lo stesso non soggiace alla sospensione feriale
dal 1° al 31 agosto. Tuttavia è lecito dubitare che si sia messa la parola fine
all’annosa questione: le due casistiche riguardano infatti casistiche diverse,
come diversa è infatti la conclusione a cui giungono.
In attesa
di un auspicato intervento delle Sezioni unite, la controversia è se il termine
per il saldo prezzo di un immobile aggiudicato all’asta debba considerarsi di
natura processuale (ovvero sostanziale), con beneficio di ulteriori 31 giorni
previsti dalla sospensione nel periodo feriale (ex articolo 1 della legge
742/1969).
Ciò detto,
secondo una prima tesi il termine s’inserisce nel procedimento di vendita
coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al
trasferimento dell’immobile e alla definitiva attribuzione del bene e come tale
soggetto alla sospensione feriale. Secondo quella opposta, lo stesso non è
soggetto a sospensione feriale, perché il versamento del saldo costituisce
attività essenzialmente rimessa a un terzo, onde non si ravvisa la necessità di
assicurare a tale soggetto un periodo di sospensione previsto dalla legge ad
altri fini; inoltre i termini processuali sono quelli che disciplinano gli atti
del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività
giurisdizionale, estranea al caso dell’aggiudicatario.
La vicenda
trae origine da un’opposizione esercitata dagli esecutati avverso il decreto di
trasferimento dell’immobile a favore di un aggiudicatario che aveva versato il
saldo prezzo il 1° dicembre 2017, mentre nell’avviso di vendita il termine era
stato fissato al 17 novembre 2017. Il giudice di merito osservava che, a
prescindere da quanto potesse evincersi dall’avviso di vendita, il termine in
questione dovesse intendersi soggetto alla sospensione feriale in virtù di una
circolare emanata dal Tribunale in data successiva alla redazione dell’avviso di
vendita, senza che lo stesso fosse stato integrato.
La
decisione dei giudici di legittimità poggia, dunque, anche sull’orientamento
condivisibile e consolidato (Cassazione 262/10, 11171/15 e 32136/19) di
assicurare l’immutabilità delle iniziali condizioni del sub procedimento di
vendita al fine di mantenerne l’uguaglianza e la parità, nonché l’affidamento
di ognuno. In altri termini la sentenza non affronta l’ipotesi di sospensione
feriale inserita all’origine nell’ordinanza di delega e nell’avviso di vendita.
Con
l’ultima motivazione, la Cassazione, nel ricordare l’univoca impostazione nella
giurisprudenza costituzionale per cui la sospensione dei termini processuali è
stabilita al fine d’assicurare agli operatori della giustizia un periodo di
effettivo riposo, è talmente convincente da scalfire il percorso logico dalla
stessa precedentemente articolato: secondo la Corte il saldo prezzo, lungi
dall’essere un’azione autonoma dell’aggiudicatario, avviene nelle mani del
professionista delegato che ne deve attestare la tempestività. Orbene, se
l’avvocato delle parti processuali ha diritto costituzionale garantito al
riposo festivo, non si comprende perché mai il delegato alla vendita, in
pendenza di saldo prezzo, dovrebbe presidiare lo studio con soluzione di continuità
per l’intero agosto.
Fonte: sole24ore 14/06/2022
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