Sono reddito tassabile le somme rimaste dopo il pagamento dei creditori

Le riduzioni dei debiti che emergono successivamente alla omologazione del concordato preventivo, anche se «con cessione dei beni», danno origine a sopravvenienze attive interamente imponibili, non essendo qualificabili come sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare applicazione la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir.

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