Le riduzioni dei debiti che emergono successivamente alla omologazione del concordato preventivo, anche se «con cessione dei beni», danno origine a sopravvenienze attive interamente imponibili, non essendo qualificabili come sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare applicazione la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir.
Sono reddito tassabile le somme rimaste dopo il pagamento dei creditori